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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03004/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a termine, in data 1 giugno 2004, con clausola appositiva del termine giustificata da ragioni sostitutive connesse alla sostituzione di personale addetto al servizio di recapito presso un polo di corrispondenza, assente nel periodo indicato. La Corte d'appello ha dichiarato nullo il termine, riformando la decisione di primo grado, ha considerato il rapporto a tempo indeterminato e ha condannato la società alla riammissione in servizio e al pagamento di un indennizzo pari a tre mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1362 c.c., oltre a vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non sufficiente il prospetto sostituzioni prodotto, il quale avrebbe dimostrato il ricorrere dei presupposti legali dell'assunzione a termine, riportando le giornate di assenza del personale stabile e quelle del personale assunto a termine in sostituzione. Contestava inoltre che fosse stato svalutato il contenuto della testimonianza escussa, che avrebbe confermato le ragioni sostitutive legate alle ferie estive del personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse integralmente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le buste paga della lavoratrice per il calcolo delle giornate lavorate e aveva osservato che il prospetto sostituzioni, oltre a non essere trascritto integralmente, non dimostrava con adeguato riscontro probatorio né che i nominativi indicati fossero effettivamente riferibili a lavoratori a tempo indeterminato, né che le assenze fossero dovute a ferie. La censura è stata inoltre giudicata come mera richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001

    per ragioni di carattere sostitutivo

    La clausola di termine è legittima solo se le ragioni sostitutive risultano provate in modo adeguato e specifico; la mera produzione di documenti interni non basta se non è dimostrata la reale riferibilità delle assenze e dei lavoratori indicati.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare un'erronea valutazione delle prove, ma la Corte osserva che la doglianza si risolve in una censura di merito non scrutinabile in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che l'apprezzamento del materiale probatorio è riservato al giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici non dedotti in modo ammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come norma sull'interpretazione del contratto, ma la decisione non ne sviluppa un'autonoma applicazione; la censura è respinta perché diretta sostanzialmente a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale per la denuncia di violazione di legge, ma la Corte rileva che il motivo, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è configurato quando la censura si riduce a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo specifiche censure di violazione di legge o vizi motivazionali effettivamente dedotti nei limiti consentiti.
  • Quando il datore di lavoro giustifica un contratto a termine con ragioni sostitutive, deve fornire una prova puntuale e riscontrabile della reale esistenza dei presupposti invocati; documenti interni privi di adeguato riscontro probatorio possono essere ritenuti insufficienti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutta la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata censura di uno dei pilastri argomentativi della decisione comporta il rigetto della doglianza.
  • La deduzione di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito, ma solo per denunciare un effettivo errore nell'utilizzazione delle prove o nell'attribuzione del loro valore legale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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