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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03003/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate lavorative svolte negli anni 2006-2008 alle dipendenze di una cooperativa agricola. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando i verbali ispettivi che avevano ritenuto fittizi i rapporti di lavoro agricoli denunciati dalla cooperativa nel periodo 2006-2011 e ritenendo non provato l'effettivo rapporto di lavoro subordinato. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su verbali ispettivi relativi in generale alla cooperativa e non su elementi oggettivi direttamente riferibili alla ricorrente; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2094 c.c. per travisamento della prova testimoniale e erronea esclusione della subordinazione; 3) violazione degli artt. 2697, 2699 e 2094 c.c. per avere la Corte posto a suo carico l'onere di provare il rapporto di lavoro nonostante l'iscrizione negli elenchi agricoli; 4) e 5) violazione degli artt. 230-bis e 2094 c.c., dell'art. 48 l. n. 203/1982 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per travisamento delle prove e illogica esclusione del rapporto agricolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, quando l'INPS disconosce a seguito di controllo l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo presupposto dell'iscrizione negli elenchi, viene meno l'effetto di agevolazione probatoria e grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; ciò non è consentito in sede di legittimità in presenza di doppia conforme. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, perché l'INPS non ha svolto una vera attività difensiva oltre al deposito della procura. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha consentito la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine assegnato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura di ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre nullità della sentenza per carenza di motivazione apparente o mancante

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il fatto

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione del rapporto come subordinato e per affermare la natura lavorativa del rapporto agricolo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha confermato che, in caso di disconoscimento dell'INPS, l'onere probatorio grava sul lavoratore

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova documentale, ma senza autonomo rilievo decisivo nella decisione

  • art. 230-bis c.c.

    richiamato insieme all'art. 2094 c.c. nel quarto e quinto motivo

  • art. 48, l. n. 203/1982

    richiamato nel quarto motivo a sostegno della censura sul rapporto agricolo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per dedurre travisamento o errata valutazione delle prove

  • art. 348-ter c.p.c.

    ha fondato la declaratoria di inammissibilità dei motivi di merito in presenza di doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha giustificato la declaratoria sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1133 del 2000

    richiamata come precedente sul tema dell'agevolazione probatoria dell'iscrizione negli elenchi agricoli

  • art. 7995 del 2000

    richiamata per affermare che l'iscrizione negli elenchi non comporta inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale

  • art. 3556 del 2023

    richiamata per ribadire che la contestazione dell'INPS consente al giudice di valutare liberamente tutti gli elementi probatori

Massime di principio

  • L'iscrizione del lavoratore negli elenchi agricoli ha una funzione di agevolazione probatoria solo finché non sia contestata dall'ente previdenziale; se l'INPS disconosce l'effettività del rapporto, il lavoratore deve dimostrare l'esistenza, la durata e la onerosità del rapporto di lavoro dedotto.
  • Il disconoscimento da parte dell'INPS del rapporto presupposto dell'iscrizione negli elenchi esclude che il giudice possa decidere sulla sola base dell'iscrizione, imponendo una valutazione libera e complessiva di tutti gli elementi di prova acquisiti.
  • In sede di legittimità, i motivi che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito sono inammissibili, specialmente quando vi è doppia conforme.
  • La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è infondata quando il giudice di merito, a seguito del disconoscimento dell'ente, pone correttamente a carico del lavoratore la dimostrazione dell'effettività del rapporto agricolo invocato a fondamento del beneficio previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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