Cassazione Civile, Ordinanza n. 03009/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli a seguito del disconoscimento di un rapporto di lavoro riferito al periodo 2003-2007. La lavoratrice aveva chiesto la reiscrizione, ma la domanda era stata dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza. La Corte d'appello ha confermato il primo grado ritenendo applicabile il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. n. 7/1970. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 22 d.l. n. 7/1970, 17 d.lgs. n. 124/2004 e 14 preleggi, sostenendo che la decadenza di cui all'art. 22 non dovesse operare anche quando il silenzio-rifiuto amministrativo si fosse formato a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 124/2004, e non solo in caso di ricorso ex art. 11 d.lgs. n. 375/1993. In subordine era stata prospettata anche questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che l'art. 22 d.l. n. 7/1970 collega la decadenza all'inutile decorso di 120 giorni dalla notifica o conoscenza del provvedimento definitivo lesivo di diritti soggettivi, e che è irrilevante che il riesame amministrativo sia stato svolto ex art. 11 d.lgs. n. 375/1993 oppure ex art. 17 d.lgs. n. 124/2004. Il procedimento amministrativo di revisione è stato qualificato come mero presupposto esterno della decadenza, che deriva dalla definitività del provvedimento di cancellazione. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, richiamandosi la precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 192/2005. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 d.l. n. 7/1970
Il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria contro il provvedimento definitivo lesivo di diritti soggettivi determina una decadenza sostanziale; la sua operatività dipende dalla definitività del provvedimento e non dal tipo di ricorso amministrativo esperito.
art. 17 d.lgs. n. 124/2004
il ricorso si intende respinto
Il silenzio del Comitato regionale decorso il termine di 90 giorni equivale a rigetto del ricorso amministrativo; tale disciplina è considerata sovrapponibile, quanto agli effetti, a quella prevista in materia di lavoratori agricoli.
art. 11 d.lgs. n. 375/1993
ricorsi in materia di accertamento di lavoratori agricoli
È richiamato come disciplina speciale del ricorso amministrativo in materia agricola, ma la Corte ne esclude la funzione condizionante rispetto alla decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970.
art. 14 preleggi
La censura di violazione del divieto di analogia è respinta perché l'applicazione dell'art. 22 non è stata considerata analogica, bensì diretta e testuale.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la definizione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La decadenza per impugnare in giudizio un provvedimento amministrativo definitivo che incide su diritti soggettivi decorre dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento e non dal tipo di procedimento amministrativo di riesame eventualmente esperito.
- Quando la legge collega il termine decadenziale alla definitività del provvedimento, il silenzio-rigetto formatosi su ricorso amministrativo ha rilievo solo quale passaggio che rende definitivo l'atto, ma non modifica il regime decadenziale sostanziale.
- La disciplina del riesame amministrativo può variare quanto all'organo competente o alle modalità di formazione del silenzio-rifiuto, ma resta irrilevante ai fini della decadenza se la norma decadenziale fa espresso riferimento al provvedimento definitivo lesivo.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la decadenza deriva direttamente da una disposizione già ritenuta costituzionalmente legittima e non da una combinazione normativa estensiva o analogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02963/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03003/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03004/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03006/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03011/2024 del 01/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02858/2024 del 31/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →