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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03006/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento economico delle ferie di un lavoratore addetto al trasporto aereo. Il dipendente sosteneva che, durante le ferie, la retribuzione percepita fosse inferiore rispetto a quella ordinaria perché il contratto collettivo di settore escludeva dalla base di calcolo alcune voci legate al volo, in particolare l'indennità di volo integrativa annua. Il giudizio di merito era stato definito in via pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c., con declaratoria di nullità parziale della clausola collettiva nella parte in cui, per il periodo minimo di quattro settimane, escludeva l'indennità di volo integrativa dalla retribuzione feriale. La società proponeva ricorso per revocazione della sentenza di Cassazione n. 20216/2022 deducendo due errori di fatto: da un lato, che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inesistente un meccanismo contrattuale di media delle ore di volo anche nella retribuzione feriale, mentre a suo dire l'indennità di volo minima garantita lo avrebbe comunque assicurato; dall'altro, che la Corte avrebbe supposto erroneamente un effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie, mentre il giudizio avrebbe dovuto considerare solo la mancata corresponsione dell'indennità per le quattro settimane minime di ferie. Il resistente contestava tali deduzioni sostenendo la correttezza della decisione revocanda.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e in parte infondato, osservando che il contratto collettivo non prevedeva affatto l'indennità di volo minima garantita come media delle ore di volo effettivamente svolte, ma solo come importo fisso modulato sull'anzianità di servizio; di conseguenza, l'asserito errore di percezione era inesistente e, se inteso come censura interpretativa, sarebbe stato comunque un errore di diritto non deducibile con la revocazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, chiarendo che la precedente sentenza aveva ragionato sull'effetto potenzialmente dissuasivo della clausola retributiva rispetto alla fruizione delle ferie, non sulla prova di una concreta mancata fruizione da parte del singolo lavoratore. La Corte ha quindi confermato la propria precedente pronuncia sulla nullità parziale della clausola collettiva e ha condannato la società ricorrente alle spese, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione della sentenza di legittimità è ammessa nei limiti rigorosi previsti dalla norma, quindi solo per errore di fatto e non per errori di diritto o di valutazione giuridica.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa e non può tradursi in una diversa lettura giuridica della vicenda.

  • art. 420-bis c.p.c.

    La sentenza pregiudiziale resa in questa forma definisce in via incidentale la questione relativa alla validità, efficacia e interpretazione del contratto collettivo.

  • art. 7, par. 1, direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione delle ferie minime deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dal fruirne; è incompatibile una clausola che riduca sensibilmente il trattamento economico del periodo feriale minimo.

  • art. 3 direttiva 2000/79/CE

    È richiamata nel giudizio come parametro eurounitario rilevante per il personale navigante aereo, ma nel ricorso per revocazione non emerge una diversa interpretazione specifica.

  • art. 36, comma 3, Cost.

    La retribuzione feriale deve essere proporzionata e sufficiente, e la clausola contrattuale è stata scrutinata anche alla luce di questo parametro imperativo.

  • art. 4 d.lgs. n. 185/2005

    È richiamato quale norma imperativa rilevante nella verifica di validità delle clausole collettive che disciplinano la retribuzione durante le ferie del personale navigante.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    È richiamato nel giudizio di validità delle clausole collettive relative alla retribuzione feriale; la Corte di revocazione non ne modifica la precedente lettura.

  • art. 907 cod. nav.

    È richiamato come base normativa generale dell'indennità di volo disciplinata dal contratto collettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è un rimedio straordinario e a critica vincolata: non consente di rimettere in discussione l'interpretazione delle clausole contrattuali o la valutazione giuridica compiuta nella sentenza revocanda, ma solo di correggere un errore di fatto percettivo decisivo e non controverso.
  • Non ricorre errore di fatto revocatorio quando la censura si fonda su una lettura alternativa degli atti o dei documenti di causa rispetto a quella già compiuta dalla Corte; in tal caso la doglianza è di diritto e resta estranea al perimetro della revocazione.
  • Ai fini della legittimità della retribuzione feriale, è decisivo che il trattamento economico non sia strutturato in modo da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie, anche solo potenzialmente; non è necessario accertare una concreta rinuncia alle ferie da parte del singolo lavoratore.
  • Quando una voce retributiva è determinata in misura fissa e solo in funzione dell'anzianità di servizio, essa non può essere qualificata come media delle ore effettivamente lavorate se nel testo contrattuale non vi è alcun aggancio alla quantità di lavoro prestato.
  • La deduzione dell'errore di fatto in sede di revocazione richiede specifica autosufficienza: occorre indicare con precisione dove il dato sarebbe stato prospettato nel precedente giudizio e in che modo la Corte lo avrebbe erroneamente percepito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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