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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03011/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (università)

La controversia

La controversia riguardava il diritto di alcuni medici, specializzatisi prima dell’anno accademico 2006/2007 e già titolari della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, a ottenere la rideterminazione triennale della borsa in base al meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 6, comma 1, di quel decreto. Dopo un primo giudizio in cui il Tribunale aveva declinato in parte la competenza e la Corte d’appello di Milano aveva accolto parzialmente la domanda, condannando l’Università a pagare le differenze tra quanto percepito e le borse incrementate, l’Università ha impugnato la decisione in cassazione con un unico motivo. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni succedutesi nel tempo in materia di borse per specializzandi e di blocco degli adeguamenti retributivi, sostenendo che i resistenti non avessero diritto alla rideterminazione triennale delle borse. La Corte ha esaminato la disciplina dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, il successivo d.lgs. n. 368 del 1999, e le norme finanziarie che hanno consolidato e bloccato gli aggiornamenti degli emolumenti, fino a ritenere che dal 1998 al 2005 non spettasse l’incremento triennale richiesto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Università. Ha ritenuto corretta la lettura secondo cui la normativa finanziaria sopravvenuta aveva bloccato, dal 1998 al 2005, non solo gli adeguamenti annuali collegati al tasso programmato d’inflazione, ma anche la rideterminazione triennale della borsa di studio prevista dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’appello di Milano è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesaminasse la causa e provvedesse anche sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    "Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell’università [...] in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio Sanitario nazionale"

    La disposizione introduce due meccanismi distinti di aggiornamento della borsa di studio: incremento annuale per inflazione e rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare del personale medico SSN.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 257 del 1991

    "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-92"

    La disciplina si applica ai corsi avviati dall’anno accademico 1991/1992, con l’esclusione degli iscritti agli anni accademici indicati nel testo.

  • artt. 37-42 d.lgs. n. 368 del 1999

    La Corte richiama la nuova disciplina della formazione specialistica, poi differita nella sua applicazione ai medici interessati dalla controversia.

  • art. 46 d.lgs. n. 368 del 1999

    "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257"

    Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina, continuano ad applicarsi le regole della borsa di studio previste dal d.lgs. n. 257 del 1991.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992

    "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere [...] che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura dell’anno 1992"

    La norma ha introdotto un blocco generalizzato degli adeguamenti per gli emolumenti rivalutabili in relazione al costo della vita.

  • art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993

    Ha prorogato il regime di blocco degli adeguamenti introdotto dal d.l. n. 384 del 1992.

  • art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995

    "tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257"

    Le borse di studio per medici specializzandi rientrano espressamente nel blocco degli adeguamenti, con conseguente esclusione dell’incremento nel periodo coperto dalla proroga.

  • art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996

    È richiamato quale norma di conferma/modifica del divieto di aggiornamento degli emolumenti soggetti a rivalutazione.

  • art. 22 l. n. 488 del 1999

    È richiamato quale ulteriore norma di proroga/conferma del blocco degli aggiornamenti.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997

    "a partire dal 1998, resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991"

    Dal 1998 la quota del Fondo sanitario destinata alle borse viene consolidata, con esclusione degli aggiornamenti previsti dall’art. 6, comma 1, per il triennio 1998-2000.

  • art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002

    "continua ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005"

    La norma conferma il blocco degli aggiornamenti e consolida l’importo delle borse di studio per i medici in formazione specialistica fino al triennio 2003-2005.

  • d.P.C.M. 7 marzo 2007

    Richiamato come parametro di raffronto economico nella domanda originaria.

  • d.P.C.M. 6 luglio 2007

    Richiamato come parametro di raffronto economico nella domanda originaria.

Massime di principio

  • Quando una disciplina finanziaria successiva dispone il consolidamento dell’importo destinato al finanziamento di borse di studio o emolumenti rivalutabili, il blocco può investire l’intero meccanismo di aggiornamento previsto dalla fonte originaria, se il tenore letterale e la ratio di contenimento della spesa pubblica lo consentono.
  • Nel caso delle borse di studio per medici specializzandi, la rideterminazione triennale prevista dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991 non va isolata dall’incremento annuale per inflazione: entrambe le componenti possono essere precluse da successive norme di blocco e consolidamento della spesa.
  • Le disposizioni che qualificano espressamente una certa voce economica come inclusa tra gli emolumenti soggetti a congelamento impediscono di riconoscere incrementi o rivalutazioni in assenza di una successiva previsione derogatoria chiara e specifica.
  • In presenza di una giurisprudenza più recente e sistematicamente fondata sul dato letterale e sull’assetto complessivo della normativa finanziaria, il giudice di legittimità può aderire al nuovo indirizzo interpretativo e ritenere insussistente il diritto all’adeguamento preteso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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