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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30457/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un ente previdenziale impugnava, in cassazione, la sentenza di appello che aveva accolto solo in parte il suo gravame contro la decisione di primo grado resa su opposizione a verbali unici di accertamento dell’INPS e dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La lite riguardava la pretesa contributiva relativa ad alcune voci retributive dei dipendenti di un’organizzazione di volontariato: in particolare, l’indennità mensile, l’indennità di turno oraria e l’indennità di servizio piste. Il giudice di primo grado aveva escluso tali voci dalla base imponibile contributiva; la corte territoriale aveva poi ritenuto assoggettabile a contribuzione solo l’indennità di servizio piste, escludendo le altre due. L’INPS, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciava violazione e falsa applicazione della disciplina sul minimale contributivo, sostenendo che l’indennità di turno prevista nei contratti individuali restasse dovuta e quindi imponibile, nonostante la sopravvenuta inefficacia dell’accordo integrativo aziendale che l’aveva prevista. Secondo l’ente ricorrente, la corte d’appello aveva errato nel valorizzare la caducazione del contratto integrativo aziendale, trascurando che, una volta prevista nei contratti individuali, la voce retributiva continuava a incidere sulla base di calcolo dei contributi; inoltre, la retribuzione imponibile non poteva scendere sotto il livello risultante dai contratti collettivi o, se più elevata, dai contratti individuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla corte territoriale in diversa composizione per il riesame. Ha ritenuto fondato il motivo perché il venir meno del contratto integrativo aziendale non escludeva che l’indennità fosse ancora dovuta in base ai contratti individuali; pertanto, l’eliminazione dell’accordo aziendale rappresentava solo un peggioramento del trattamento rispetto a quanto pattuito individualmente. La Corte ha ribadito che, ai fini contributivi, la base imponibile va determinata secondo il minimale fissato dall’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989, che può essere integrato anche dai contratti individuali quando essi prevedano una retribuzione superiore a quella collettiva. Ne consegue l’autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e l’irrilevanza, in peius, della contrattazione aziendale o integrativa rispetto al parametro legale minimo. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 12 legge 153/1969

    Richiamato come norma sulla disciplina retributiva poi sostituita/recepita dalla normativa successiva in materia di imponibile contributivo.

  • artt. 1 e 2 d.l. 692/1945

    Richiamati quali disposizioni sostituite dalla normativa successiva sul calcolo dei contributi.

  • artt. 27 e 28 t.u. approvato con decreto 797/1995

    Richiamati come recepimento della disciplina retributiva ai fini contributivi, poi modificata da successive fonti.

  • art. 1, comma 4, d.l. 44/1985 conv. l. 155/1985

    Indicata tra le modifiche normative della disciplina dell’imponibile contributivo.

  • art. 1, comma 1, l. 876/1986

    Indicata tra le modifiche normative della disciplina dell’imponibile contributivo.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. 173/1988 conv. l. 291/1988

    Indicata tra le modifiche normative della disciplina dell’imponibile contributivo.

  • art. 2, comma 15, l. 335/1995

    Richiamata nel percorso evolutivo della disciplina contributiva.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 314/1997

    Richiamato come sostituzione della precedente disciplina dell’imponibile contributivo.

  • art. 1, comma 1, d.l. 338/1989 conv. l. 389/1989

    "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

    Fissa il minimale contributivo e consente di assumere come base anche i contratti individuali o collettivi di livello inferiore solo se determinano una retribuzione superiore a quella del contratto collettivo leader; vieta deroghe in peius da parte della contrattazione aziendale o integrativa.

  • art. 39 Cost.

    Richiamato nel quadro giurisprudenziale per escludere che il riferimento al contratto collettivo ai fini contributivi comporti un’efficacia erga omnes in senso proprio.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato per distinguere il minimo retributivo costituzionale dal minimale contributivo, che opera con finalità diverse.

  • art. 2115, comma 3, c.c.

    Richiamato per ribadire che la materia previdenziale è indisponibile e soggetta a norme imperative, con limite alla deroga pattizia in peius.

  • art. 8, d.l. n. 138/2011

    Richiamato solo per affermare che neppure un contratto di prossimità può giustificare una deroga al minimale contributivo.

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione previdenziale, la base imponibile non può essere inferiore al minimale legale fissato dall’art. 1 d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989, individuato primariamente sulla retribuzione prevista dal contratto collettivo leader.
  • Il contratto collettivo opera come parametro per il calcolo dei contributi, ma la retribuzione risultante dal contratto individuale rileva se, e solo se, è più favorevole e determina un importo superiore rispetto al minimo collettivo.
  • La contrattazione aziendale o integrativa non può derogare in peius al minimale contributivo, poiché la materia previdenziale è indisponibile e soggetta a norme imperative.
  • La retribuzione concretamente erogata non è decisiva: ciò che conta, per il rapporto contributivo, è la retribuzione dovuta secondo la fonte normativa e contrattuale rilevante ai fini del minimale.
  • L’autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro comporta che eventuali pattuizioni peggiorative sul piano lavoristico non possono ridurre l’imponibile previdenziale sotto il livello minimo legale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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