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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15842/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di locazione di un immobile destinato a magazzino. La locatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per canoni asseritamente non pagati; la conduttrice aveva proposto opposizione e chiesto anche la restituzione del deposito cauzionale versato. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, rigettato la riconvenzionale della locatrice e accolto l'appello incidentale di quest'ultima, condannando la conduttrice al pagamento di canoni arretrati. In cassazione la conduttrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697, 1575, 1206 e 1216 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che mancasse prova valida della consegna dell'immobile e dell'immissione nel possesso, che i lavori di adeguamento non bastassero a integrare la consegna e che non fosse configurabile mora credendi senza formale offerta ex art. 1216 c.c.; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 1453 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che i lavori di ammodernamento e ristrutturazione posti a carico della locatrice non fossero stati ultimati. La Corte d'appello aveva invece ritenuto, sulla base di testimonianze e fotografie, provata l'esecuzione dei lavori e la messa a disposizione dei locali, qualificando come mora credendi il rifiuto della conduttrice di prenderli in consegna e affermando quindi la debenza dei canoni dal momento della messa a disposizione fino al recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi miravano, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali e fotografiche, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduca che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello consentito dalla legge o abbia violato una regola legale di valutazione; non è invece consentito dolersi del mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, sindacabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente è rimasta ferma la decisione di merito che aveva riconosciuto la mora credendi della conduttrice e la sua obbligazione di corrispondere i canoni. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito perché la censura mira a rivalutare i fatti.

  • art. 1575 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la prova della consegna/immissione nel possesso del bene locato.

  • art. 1206 c.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare come mora credendi il rifiuto della conduttrice di ricevere i locali messi a disposizione.

  • art. 1216 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un'offerta formale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a riesaminare il fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o viola una regola legale di valutazione; non basta lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta mancata ultimazione dei lavori e alle conseguenze sull'inadempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ha rilevato che le censure erano sostanzialmente fattuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte come unico possibile canale per sindacare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    norma procedurale sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'etichetta della violazione di legge, richiedano una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • La valutazione del materiale probatorio, incluse la scelta delle prove ritenute più persuasive e la loro apprezzamento complessivo, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità salvo specifici errori di diritto o i ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattenda una regola legale di valutazione; non è invece denunciabile il semplice dissenso sul modo in cui il giudice ha esercitato il prudente apprezzamento.
  • Nel rapporto di locazione, se il bene è messo a disposizione del conduttore e questi ne rifiuta la consegna senza giustificazione, può configurarsi mora credendi con conseguente persistenza dell'obbligo di corrispondere i canoni dovuti.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'avvenuta ultimazione dei lavori convenuti e la messa a disposizione dell'immobile, la diversa tesi della parte sul mancato completamento delle opere non può essere riproposta come motivo di cassazione se non nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProve
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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