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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17167/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto-concessione relativo alla gestione e all’adeguamento di un complesso turistico-sportivo comunale. In origine, con convenzione del 18 dicembre 1998, la società appaltatrice si era impegnata a eseguire opere edili di manutenzione straordinaria e adeguamento dei fabbricati; con successiva convenzione del 7 febbraio 2000 veniva prorogato il termine di ultimazione dei lavori al 31 maggio 2000. I lavori, però, non risultavano ultimati entro quel termine. Nel 2003 il Comune, in vista della vendita del complesso, adottava una delibera che richiamava lo stato finale dei lavori e la proposta di risoluzione consensuale del rapporto, con previsione di detrazione dei danni derivanti dall’abbandono del cantiere; seguivano poi una nota e una dichiarazione della società con cui si dava atto della risoluzione consensuale delle convenzioni e della transazione di ogni pretesa, con pagamento alla società di euro 481.211,95. La società, tuttavia, conveniva il Comune chiedendo la risoluzione della convenzione per responsabilità dell’amministrazione e il risarcimento del danno, comprensivo del valore delle opere eseguite, della penale e del lucro cessante. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento della società, ritenuta responsabile del mancato completamento dei lavori, con condanna a penali e danni. Il Tribunale, dopo c.t.u. tecnica e contabile, attribuiva l’inadempimento più grave al Comune ma rigettava tutte le domande. In appello, la società otteneva la condanna del Comune al pagamento di euro 481.211,95 oltre interessi, perché la Corte territoriale riteneva provata la responsabilità del Comune e valorizzava la relazione finale del direttore dei lavori del 22 settembre 2003 e la delibera comunale n. 150/2003 come base per quantificare il danno emergente e come sostanziale riconoscimento di debito. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1362, 1455, 1965, 1966, 1988 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse travisato la delibera e l’accordo transattivo, attribuendo loro un valore confessoriore/ricognitivo che non avevano, e che avesse ignorato l’inadempimento della società, documentalmente dimostrato; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1965, 1976, 1988 c.c., deducendo che la società non avesse provato specificamente il danno e che la transazione non divenuta efficace non potesse costituire prova del danno né nell’an né nel quantum; (3) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, perché la Corte d’appello non avrebbe risposto adeguatamente all’appello incidentale del Comune. La Cassazione ha ritenuto i motivi connessi ma infondati: ha affermato che l’interpretazione della delibera e dell’accordo transattivo compiuta dal giudice di merito è un accertamento di fatto, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi residuale o della violazione dei canoni ermeneutici, e che nel caso la motivazione era congrua e priva di anomalie; ha ritenuto inammissibile la richiesta di una diversa lettura delle prove e ha valorizzato il principio per cui il direttore dei lavori, nel rapporto di appalto, tutela la posizione del committente vigilando sulla conformità dell’esecuzione; ha inoltre riconosciuto che l’art. 1988 c.c. si applica anche agli atti della P.A. e che la qualificazione di un atto come riconoscimento di debito è rimessa al giudice del merito, se adeguatamente motivata. Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna del Comune al pagamento di euro 481.211,95 oltre interessi e alla rifusione delle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune di Cori. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello sia nel qualificare, sulla base della documentazione e della relazione del direttore dei lavori, il Comune come responsabile in via esclusiva o prevalente dell’inadempimento, sia nel considerare l’importo di euro 481.211,95 come parametro attendibile per la liquidazione del danno emergente, anche in ragione della ricognizione di debito desunta dalla delibera e dagli atti successivi. Ha quindi confermato la condanna del Comune al pagamento della somma indicata con interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come parametro di interpretazione del contratto e degli atti negoziali; la Corte ribadisce che la censura in cassazione non può ridursi alla contrapposizione di una diversa lettura plausibile.

  • art. 1455 c.c.

    È richiamato con riferimento alla valutazione della gravità dell’inadempimento e alla comparazione delle reciproche condotte nei contratti con inadempienze reciproche; tale apprezzamento è riservato al giudice di merito se congruamente motivato.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato in relazione alla transazione; la Corte conferma che la qualificazione dell’accordo come transattivo o anche ricognitivo dipende dall’interpretazione del contenuto complessivo degli atti.

  • art. 1966 c.c.

    Richiamato insieme alla disciplina della transazione; non viene enunciato un principio autonomo, ma si ribadisce la necessità di leggere l’accordo nel suo contesto.

  • art. 1976 c.c.

    Citato nel secondo motivo; la Corte non sviluppa un principio autonomo ma respinge l’assunto secondo cui la transazione inefficace escluderebbe ogni valenza probatoria degli atti connessi.

  • art. 1988 c.c.

    La Corte afferma che il riconoscimento di debito può desumersi anche da atti della P.A. e che la relativa valutazione è riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’onere della prova; la Corte osserva che, una volta ritenuto sussistente un riconoscimento di debito, l’onere probatorio sul danno risulta correttamente assolto o comunque alleviato nei termini ritenuti dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e che il vizio motivazionale è oggi ristretto all’anomalia motivazionale nei limiti delle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L’interpretazione di una delibera amministrativa non normativa e di un accordo contrattuale è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche, per omesso esame di un fatto decisivo o per anomalia motivazionale nei ristretti limiti residui del vizio di motivazione.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una critica che si risolva nella mera proposta di una diversa, e magari più plausibile, lettura delle clausole o degli atti già esaminati dal giudice di merito.
  • Nelle ipotesi di inadempienze reciproche, la valutazione comparativa della gravità dei rispettivi comportamenti ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c. è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • In tema di appalto, il direttore dei lavori svolge una funzione di vigilanza nell’interesse del committente; le sue relazioni possono essere valorizzate, nel quadro dell’intero compendio probatorio, ai fini dell’accertamento dell’esatto adempimento o dell’inadempimento.
  • Il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. può essere ravvisato anche in atti della pubblica amministrazione, purché il giudice di merito ne accerti motivatamente il contenuto sostanziale.
  • Una volta accertato un riconoscimento di debito o una ricognizione sostanziale della pretesa, l’onere della prova del creditore sul danno può risultare soddisfatto o comunque alleviato nei termini ritenuti dal giudice del merito.
  • Nel giudizio di cassazione la parte non può ottenere un nuovo esame delle risultanze istruttorie né la sostituzione della valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito con una propria ricostruzione alternativa.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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