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Sentenza

Sentenza n. 2114/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del silenzio diniego formatosi sulla richiesta di rilascio di permesso in costruire in sanatoria del 29 aprile 2024, 44/RICH, nonché sul provvedimento del Comune di Monza del 16 aprile 2025, prot. 75389, che accerta l’inottemperanza all’ordinanza dirigenziale n. 34270 del 23 febbraio 2022 per il ripristino dello stato dei luoghi; - e della nota del 18 marzo 2025 dello Sportello unico edilizia del Comune di Monza (non noto) e del verbale di ispezione del 20 marzo 2025 pervenuto il 18 aprile 2025; - della nota del Settore Governo del Territorio del Comune di Monza del 18 marzo 2025 prot. 51538/2025, ricevuta in data 27 maggio 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti inviata in data 24 aprile 2025; - dell’atto di acquisizione ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 del Settore Ambiente ed Energia del Comune di Monza del 28 maggio 2025, prot. 0103210, ricevuto in pari data; - della diffida del Settore Governo del Territorio del Comune di Monza, Sportello Unico dell’Edilizia - S.U.E., prot. n. 0109200/2025 del 6 giugno 2025, ricevuta in pari data; - e per il risarcimento dei danni subiti e subendi da parte della Società ricorrente;

Giustizia amministrativa202501731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria, accertamento dell’inottemperanza all’ordine di ripristino, acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale e diffida a non eseguire lavori sull’immobile

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, la nota comunale del 18 marzo 2025, l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di ripristino del 23 febbraio 2022, l’atto di acquisizione gratuita del 28 maggio 2025 e la successiva diffida del 6 giugno 2025, chiedendo anche il risarcimento dei danni corrispondenti ai canoni locativi non percepiti. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza, sostenendo la sussistenza della doppia conformità e contestando la formazione del silenzio-rigetto nonostante le richieste comunali di integrazione; violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, introdotto dalla l. 105/2024, quale disciplina sopravvenuta applicabile al procedimento; illegittimità costituzionale dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 per irragionevolezza del termine di sessanta giorni e del divieto di integrazioni documentali; illegittimità dell’accertamento di inottemperanza e dell’acquisizione, poiché l’immobile era locato a terzi e la proprietaria non avrebbe avuto la disponibilità materiale del bene. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione della nota del 18 marzo 2025, ritenuta interna e non lesiva.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto e il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto. Il TAR ha ritenuto che il silenzio serbato sull’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001 abbia valore legale tipico di rigetto, perfezionandosi decorso il termine di sessanta giorni. Ne consegue che non sono configurabili, rispetto al silenzio significativo, vizi di motivazione né la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990; il privato deve contestare il contenuto sostanziale del diniego, ossia l’insussistenza della doppia conformità. La ricorrente non ha fornito una dimostrazione specifica di tale presupposto. Le richieste di integrazione e la prosecuzione dell’istruttoria non impediscono la formazione del silenzio-rigetto, né la mancata inibizione della SCIA di demolizione incide sul distinto procedimento di sanatoria. Il rigetto dell’istanza non imponeva l’adozione di una nuova ordinanza di demolizione, non essendo intervenuti mutamenti dei presupposti o sopravvenienze rilevanti. L’art. 36-bis non era applicabile, poiché l’istanza era stata presentata espressamente ai sensi dell’art. 36 e i richiami all’art. 36-bis contenuti nelle tavole progettuali non integravano una modifica dell’istanza. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute irrilevanti, perché la ricorrente non aveva contestato utilmente l’assenza della doppia conformità né dimostrato che un termine maggiore avrebbe potuto condurre a un diverso esito. I motivi aggiunti diretti contro il silenzio-diniego e la nota del 18 marzo 2025 sono stati dichiarati irricevibili: la piena conoscenza degli atti si era verificata il 16 aprile 2025, quando il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza ne aveva riportato estremi e contenuto, mentre i motivi aggiunti erano stati notificati il 25 giugno 2025, oltre il termine decadenziale. La nota, pur interna, è stata ritenuta lesiva per il suo contenuto dispositivo. Quanto all’acquisizione, il TAR ha ritenuto che la locazione a terzi non escludesse automaticamente la responsabilità della proprietaria. La non imputabilità dell’inottemperanza richiede la prova di una concreta e tempestiva attivazione con tutti i mezzi disponibili per ottenere lo sgombero e consentire la demolizione. Nel caso concreto, le mere diffide alla conduttrice erano insufficienti; la presentazione della SCIA per la demolizione e dell’istanza di sanatoria dimostrava, inoltre, la disponibilità materiale dell’immobile e un interesse alla conservazione dell’opera. L’iniziativa giudiziaria per ottenere il rilascio era stata intrapresa tardivamente. La ricorrente non poteva quindi essere qualificata come proprietaria incolpevole. Sono stati ritenuti legittimi sia l’atto di acquisizione sia la diffida del 6 giugno 2025. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per l’infondatezza delle domande demolitorie. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi non è configurabile rispetto al silenzio significativo di rigetto previsto per l’istanza di sanatoria edilizia.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il decorso di sessanta giorni sull’istanza di accertamento di conformità determina un silenzio-rigetto avente valore provvedimentale tipico; il rilascio della sanatoria richiede la doppia conformità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’inottemperanza all’ordine di demolizione consente l’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area al patrimonio comunale, salvo la presentazione dell’istanza di sanatoria o la prova della non imputabilità dell’inottemperanza.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La disciplina sopravvenuta non si applica automaticamente a un’istanza presentata ai sensi dell’art. 36, in assenza di un’esplicita modifica del fondamento normativo della domanda.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di leale collaborazione impone all’amministrazione un’istruttoria completa e può giustificare richieste di integrazione, senza tuttavia impedire la formazione del silenzio-rigetto previsto dalla legge.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La questione di tardività dei motivi aggiunti può essere rilevata nel corso dell’udienza, previo contraddittorio sulle circostanze rilevanti.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Il termine previsto per il procedimento ordinario di rilascio del permesso di costruire non rende, di per sé, rilevante la questione di costituzionalità del diverso termine previsto per la sanatoria, quando non sia dimostrata l’incidenza concreta sul procedimento.

Massime di principio

  • Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto allo scadere del termine previsto dalla legge; contro tale provvedimento tacito non possono essere dedotti vizi di motivazione o la mancata comunicazione dei motivi ostativi, ma deve essere contestata l’insussistenza del presupposto sostanziale della doppia conformità.
  • Lo svolgimento di un’istruttoria amministrativa, comprese le richieste di integrazione documentale, non impedisce la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria edilizia, né la mera pendenza del procedimento equivale a una revoca tacita del diniego già formatosi; occorre un provvedimento espresso favorevole per superarlo.
  • Il rigetto dell’istanza di sanatoria non rende normalmente necessaria una nuova ordinanza di demolizione quando l’ordine precedente sia rimasto integro e non siano intervenuti mutamenti dei presupposti o sopravvenienze; l’ordine di ripristino, temporaneamente ineseguibile durante il procedimento di sanatoria, torna efficace dopo il rigetto.
  • La locazione dell’immobile abusivo a terzi non esclude automaticamente l’imputabilità dell’inottemperanza al proprietario. Per sottrarsi all’acquisizione al patrimonio comunale, il proprietario deve dimostrare di essersi attivato tempestivamente e concretamente, mediante tutti gli strumenti disponibili, per ottenere lo sgombero e rendere possibile la demolizione.
  • La piena conoscenza di una nota lesiva può decorrere dalla comunicazione di un successivo provvedimento che ne riporti gli estremi e il contenuto essenziale; il successivo accesso agli atti non sposta il termine per impugnare quando la conoscenza precedente sia già sufficiente e qualificata.
  • La questione di costituzionalità è irrilevante quando il ricorrente non contesti specificamente il presupposto sostanziale del diniego e non dimostri che l’eventuale applicazione del termine o della disciplina censurata avrebbe potuto condurre a un diverso esito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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