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Ordinanza

Ordinanza n. 146/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione, prot. n. 1610 del 26.3.2026, adottata dalla Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna, Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara (di seguito anche “ARPAE”) con la quale “determina di diniegare la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Unica presentata dalla società AEI SOLAR PROJECT XXIII S.R.L., ai sensi del D. Lgs. 190/2024, relativa alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - solare - denominato “CSPV FERRARA SUD”, ubicato nel Comune di Ferrara (FE), frazione Cocomaro di Cona, di potenza pari a 11,17 MWp e relative opere di connessione alla RTN per le motivazioni e valutazioni sopra esposte"; - della “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e smi”, trasmessa da ARPAE alla odierna ricorrente il 27.2.2026, con la quale ha “comunica(to) alla Società AEI Solar Project XXIII Srl (…) che quanto descritto in premessa e le motivazioni sopra riportate costituiscono motivo ostativo alla favorevole conclusione della Conferenza dei Servizi insediatasi con prima seduta del 12 giugno 2025, seconda seduta in data 11 novembre 2025 e ultima seduta in data 25 febbraio 2026” e ha indicato il termine di 10 giorni per presentare osservazioni; - del Verbale della terza seduta di Conferenza di Servizi del 25.2.2026 nel quale cosi si legge: “ARPAE conclude la seduta della Conferenza di servizi specificando che, sentite le motivazioni del Proponente e le posizioni dei partecipanti alla Conferenza di servizi, oggi si conferma come non vi siano i presupposti per concludere positivamente la Conferenza di Servizi in quanto l'impianto in oggetto è ubicato all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO, di cui all'art. 11 quinquies del D. Lgs 190/24, e non è ricompreso nell’elenco degli interventi ammissibili elencati nell’allegato A del D. Lgs 190/2024”: - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto ai provvedimenti impugnati, ivi compreso ove occorrer possa: (i) del Verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 23.6.2025; (ii) del Verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 12.11.2025.

Giustizia amministrativa202600661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, unitamente agli atti della Conferenza di servizi e alla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego dell'Autorizzazione Unica relativa a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 11,17 MWp, ubicato nel Comune di Ferrara, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, il verbale della terza seduta della Conferenza di servizi e gli ulteriori atti presupposti. Dal verbale emerge che ARPAE ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la conclusione positiva della Conferenza di servizi poiché l'impianto ricadeva nelle zone di protezione dei siti UNESCO previste dall'art. 11-quinquies d.lgs. 190/2024 e non risultava compreso nell'elenco degli interventi ammissibili dell'allegato A del medesimo decreto. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riportare gli atti impugnati e a decidere sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente, nei limiti cautelari indicati in motivazione, la domanda di sospensione. Non ha sospeso integralmente il diniego dell'Autorizzazione Unica né ha anticipato la decisione sulla legittimità degli atti impugnati; ha invece ritenuto meritevoli di tutela le esigenze cautelari della società limitatamente alla conservazione dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete. A tal fine ha disposto la sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • d.lgs. 190/2024

    impianto ubicato all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO e non ricompreso nell’elenco degli interventi ammissibili elencati nell’allegato A

    È la disciplina sostanziale richiamata dall'amministrazione quale fondamento del diniego dell'Autorizzazione Unica; l'ordinanza cautelare non ne definisce l'interpretazione nel merito.

  • art. 11-quinquies d.lgs. 190/2024

    zone di protezione dei siti UNESCO

    La disposizione è stata posta da ARPAE a fondamento della valutazione ostativa, in ragione della localizzazione dell'impianto nelle zone di protezione dei siti UNESCO.

  • allegato A d.lgs. 190/2024

    elenco degli interventi ammissibili

    L'amministrazione ha rilevato che l'intervento non era compreso nell'elenco degli interventi ritenuti ammissibili.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata impugnata quale atto endoprocedimentale della Conferenza di servizi.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base processuale della domanda cautelare; il TAR ha riconosciuto una tutela limitata alla conservazione dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice amministrativo può accordare una tutela modulata e non integralmente sospensiva, limitandola agli effetti dell'atto amministrativo la cui conservazione risulti necessaria a prevenire un pregiudizio nelle more della decisione di merito.
  • Quando il diniego di un'autorizzazione per un impianto energetico può determinare la perdita dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete, l'esigenza cautelare può essere tutelata mediante la sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione, senza sospendere necessariamente l'intero provvedimento negativo.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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