Cassazione Penale, Sentenza n. 7931/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il reclamo contro la proroga biennale del regime di detenzione differenziato ex art. 41-bis. Denuncia la mancata specificità della motivazione: le ragioni addotte sarebbero fondate su fatti remoti, non terrebbero conto della attuale operatività dell'organizzazione e riferirebbero a soggetti diversi, senza spiegare in che modo Gallico sarebbe tuttora collegata o pericolosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato (e in parte inammissibile per censure generiche). Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha fornito motivazione specifica sulla posizione di GALLICO nel clan (ruolo apicale/di rilievo), sulla piena e attuale operatività dell'organizzazione dimostrata da recenti misure cautelari, sui reati commessi durante la detenzione (falsità, truffa per fondi europei, con aggravante di agevolazione associativa) e su tentativi di contatto mediante missive criptiche. Ha altresì ritenuto insufficiente la prova di una effettiva revisione critica da parte della detenuta. Per tali ragioni ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
La proroga del regime differenziato è soggetta a controllo giurisdizionale in Cassazione solo per violazione di legge; la motivazione del giudice di merito deve garantire i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, ma l'omessa esplicita menzione di tutte le controdeduzioni difensive non costituisce di per sé vizio di legge se i dati assunti a fondamento della decisione sono sufficienti.
Richiamato per qualificare la partecipazione associativa e il ruolo apicale della ricorrente: la riqualificazione processuale in sede d'appello non esclude la considerazione del rilievo criminale e dell'effettiva posizione nel sodalizio ai fini della proroga del 41-bis.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali della parte soccombente in Cassazione.
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle ordinanze che applicano o prorogano il 41-bis è limitato a profili di legittimità; per far valere censure va indicato con precisione il vizio di legge o l'insufficienza motivazionale concreta.
- Una motivazione è sufficiente se risulta coerente, completa e logica nel descrivere ruolo, attività e collegamenti dell'imputato con l'organizzazione; non è necessario che il giudice risponda punto per punto a tutte le produzioni difensive se la decisione è comunque sorretta da dati probatori adeguati.
- Per comprovare la persistenza di legami con l'organizzazione non è richiesta certezza assoluta: è sufficiente che, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza dei collegamenti sia ragionevolmente probabile (standard di probabilità razionale).
- Fatti recenti, indagini e misure cautelari successive alla condanna, la commissione di reati durante la detenzione e comunicazioni criptiche verso l'esterno costituiscono elementi rilevanti per la conferma o la proroga del 41-bis.
- Dichiarazioni comportamentali o cenni di "disponibilità" alla revisione della propria condotta, se vaghi o inseriti in un contesto familiare di forte legame con l'organizzazione, possono non essere ritenuti sufficienti a dimostrare un distacco reale.
- In caso di soccombenza in Cassazione è frequente la condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le impugnazioni generiche o non specificamente fondate comportano rischio economico-processuale.
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