Cassazione Civile, Sentenza n. 20478/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale. Lorusso deduceva 13 motivi: incompetenza della Corte d'appello (sosteneva che sarebbe dovuto applicarsi il rito camerale ex art.14 d.lgs. n.150/2011), violazioni di norme sul rito sommario (art.702-quater c.p.c., artt.330 e 141 c.p.c.), contestava il computo dei termini sostenendo che una prima notifica del 30.12.2014 (andata a vuoto per irreperibilità del domiciliatario) avrebbe dovuto incidere sulla tempestività o essere sanata, lamentava l'omessa decisione sulla querela di falso relativa all'allegato dell'ordinanza ex art.702-bis c.p.c., e sollevava altre censure di merito e una questione di legittimità costituzionale dell'art.14 comma 2 d.lgs. n.150/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il procedimento è stato trattato con il rito sommario ordinario e non con il rito speciale ex d.lgs. n.150/2011, applicando il principio di apparenza per le impugnazioni ex art.702-quater c.p.c.: il termine di trenta giorni per l'appello decorre dalla notificazione dell'atto o, se anteriore, dalla comunicazione integrale di cancelleria comprensiva di dispositivo e motivazione. La prima notifica andata a vuoto (30.12.2014) non ha consentito di recuperare la tempestività dell'appello, poiché non è stata riattivata la procedura notificatoria nei termini richiesti dalla giurisprudenza (metà dei termini ex art.325 c.p.c.). Il motivo relativo alla querela di falso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per essere stato proposto tardivamente. Gli altri motivi attinenti al merito sono inammissibili perché la decisione d'appello si è esaurita in rito. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato alle spese di lite (compensi liquidati in €3.000,00, spese forfettarie 15%, esborsi €200,00 e accessori) e ad eventuale ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento procedurale per le conclusioni formulate dal P.M.; non incidente sul merito della decisione.
art. 702-bis, art. 702-ter, art. 702-quater c.p.c.
Regime del procedimento sommario per le opposizioni a decreto ingiuntivo e relativo termine di trenta giorni per l'appello: la decorrenza del termine si riferisce alla data di notificazione dell'atto o, se anteriore, alla comunicazione integrale di cancelleria comprensiva di dispositivo e motivazione.
Citato tra le norme processuali di riferimento; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole del rito sommario.
Citato tra le norme processuali; richiamato nel contesto delle censure sull'applicabilità del rito.
art. 45, comma 1, lett. b) del d.l. 24.06.2014 n.90 conv. in L. 11.08.2014 n.114
Riferimento normativo posto dal ricorrente per sostenere l'infondatezza della eccezione di tardività; la Corte ha però ritenuto non applicabile tale rilievo al caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla querela di falso; la Corte ha valutato la questione in termini di inammissibilità per difetto di specificità.
Norma che disciplina il rito speciale per il recupero dei crediti dell'ente pubblico; la Corte ha ritenuto non applicabile il rito speciale perché il procedimento era stato trattato con il rito sommario ordinario e la pretesa riguardava attività difensiva in giudizio amministrativo.
Ricordato nel principio secondo cui, in caso di notifica non riuscita per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare tempestivamente la procedura notificatoria, cioè entro metà dei termini previsti dall'art.325 c.p.c., salvo prova di eccezionalità.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n.115/2002
Disposizioni sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello richiesto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di opposizione a decreto ingiuntivo trattata con il rito sommario (art.702-bis e ss. c.p.c.), il termine di 30 giorni per proporre appello decorre dalla notificazione dell'ordinanza ovvero, se anteriore, dalla comunicazione integrale di cancelleria contenente dispositivo e motivazione; quindi verificare sempre la data della comunicazione integrale se antecedente alla notificazione.
- Se la notifica di un atto processuale non riesce per cause non imputabili al notificante, è obbligatorio riattivare senza ritardo la procedura notificatoria: il mancato tempestivo completamento può comportare la perdita degli effetti sanatorii e la dichiarazione di tardività dell'impugnazione.
- La scelta del rito (speciale ex d.lgs. n.150/2011 o il rito sommario ordinario) è determinata dalla natura del rapporto e dall'istruttoria svolta: se il giudice ha deciso secondo il rito ordinario, si applicano le regole ordinarie e non quelle del rito speciale, anche se il ricorrente sostiene il contrario.
- Le questioni introdotte per la prima volta in Cassazione, o che non risultino trattate nella sentenza impugnata, sono generalmente inammissibili: le censure devono riguardare questioni effettivamente comprese nel thema decidendum del giudizio di appello e devono essere specifiche.
- La querela di falso deve essere tempestiva e sufficientemente specifica nel grado di merito; se proposta tardivamente o senza adeguata specificazione, può essere dichiarata inammissibile.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi di rito (ad es. tardività), i giudici di legittimità non esaminano il merito della pretesa, e la parte soccombente può essere condannata alle spese e ad ulteriori oneri processuali (compensi, forfettari, esborsi, contributo unificato).
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