Cassazione Penale, Sentenza n. 41318/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 28-29 settembre 2021 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. del provvedimento del 4 settembre 2021 del G.I.P. di Cosenza, che aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in peius e nullità per inosservanza di norme processuali (art. 309 e 597 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale abbia accertato la gravità indiziaria anche per il reato di tentata estorsione nonostante il G.I.P. l'avesse esclusa; (2) vizio di diritto e motivazione errata nella qualificazione del fatto come tentato omicidio (anziché lesioni aggravate), peraltro in presenza di elementi che indicherebbero ferite di striscio e desistenza dell'aggressore; (3) inosservanza dell'art. 309 c.p.p. per deposito della motivazione oltre i 30 giorni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivi: (1) primo motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione; il ricorrente non ha indicato né allegato l'ordinanza del G.I.P. che avrebbe dimostrato la reformatio in peius, obbligo che resta a carico del ricorrente nonostante l'intervento dell'art.165‑bis disp. att.; (2) secondo motivo: inammissibile come mera doglianza di merito e riconsiderazione dei fatti; il Tribunale ha fornito motivazione logica e aderente agli elementi (idoneità dell'arma, numero dei colpi, regioni corporee colpite) idonei a sostenere la gravità indiziaria per tentato omicidio; (3) terzo motivo: infondato perché il deposito della motivazione nei termini di 45 giorni è consentito dall'art. 309, comma 10, c.p.p. per imputazioni particolarmente gravi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Prevede il termine per la motivazione delle ordinanze di riesame, con possibilità di differimento fino a 45 giorni per imputazioni particolarmente gravi; usato per giustificare il deposito entro 45 giorni.
Riferito dal ricorrente in tema di nullità; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di autosufficienza, quindi la presunta nullità non è stata valutata nel merito.
art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7 d.lgs. 6/2/2018 n. 11)
Stabilisce che copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente venga inserita in fascicolo separato dalla cancelleria; la Corte precisa però che resta l'onere del ricorrente di indicare e richiedere gli atti, confermando il principio di autosufficienza del ricorso.
art. 56 (tentativo), art. 575 (omicidio)
Norme richiamate per la qualificazione del fatto come tentato omicidio; la Corte e il Tribunale hanno applicato i criteri di giurisprudenza (idoneità dell'arma, sede delle lesioni, numero dei colpi, profondità delle ferite) per rilevare l'animus necandi.
artt. 4 e 7 legge 2/10/1967 n. 895
Norme sul porto illegale di armi, richiamate in relazione alla contestazione del reato di porto d'armi.
art. 56 (tentativo), art. 629 (estorsione)
Richiamate per la contestazione di tentata estorsione; il Tribunale ha ritenuto sussistere gravità indiziaria anche per questo reato sulla base di minacce pregresse e richieste estorsive.
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione in materia penale deve essere autosufficiente: il ricorrente è tenuto a indicare e richiedere la specifica produzione degli atti necessari a dimostrare le censure; l'onere non ricade sulla cancelleria di interpretare quali atti debbano essere prodotti.
- Le censure che si risolvono in una mera rivalutazione dei fatti e delle prove (doglianze di merito) sono inammissibili in Cassazione; la Corte di legittimità verifica la congruenza e la logicità della motivazione, non rifà l'accertamento di fatto.
- Per la qualificazione tra tentato omicidio e lesioni si valutano elementi oggettivi quali l'idoneità offensiva dell'arma, il numero di colpi, la sede delle lesioni e la profondità delle ferite: se questi elementi fanno ragionevolmente emergere l'animus necandi può configurarsi il tentato omicidio.
- Il divieto di reformatio in peius opera nei limiti stabiliti dalla legge e dalla prassi; tuttavia, per lamentarne la violazione in Cassazione è necessario dimostrare con atti prodotti il concreto pregiudizio derivante dall'intervento di una decisione 'in peius'.
- I termini procedurali per il deposito delle motivazioni possono essere estesi (fino a 45 giorni) per imputazioni particolarmente gravi ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p.; l'inosservanza di un termine standard non è automaticamente priva di giustificazione.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato la Corte può condannare il ricorrente alle spese e irrogare somme alla Cassa delle ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
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