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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41318/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 28-29 settembre 2021 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. del provvedimento del 4 settembre 2021 del G.I.P. di Cosenza, che aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in peius e nullità per inosservanza di norme processuali (art. 309 e 597 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale abbia accertato la gravità indiziaria anche per il reato di tentata estorsione nonostante il G.I.P. l'avesse esclusa; (2) vizio di diritto e motivazione errata nella qualificazione del fatto come tentato omicidio (anziché lesioni aggravate), peraltro in presenza di elementi che indicherebbero ferite di striscio e desistenza dell'aggressore; (3) inosservanza dell'art. 309 c.p.p. per deposito della motivazione oltre i 30 giorni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivi: (1) primo motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione; il ricorrente non ha indicato né allegato l'ordinanza del G.I.P. che avrebbe dimostrato la reformatio in peius, obbligo che resta a carico del ricorrente nonostante l'intervento dell'art.165‑bis disp. att.; (2) secondo motivo: inammissibile come mera doglianza di merito e riconsiderazione dei fatti; il Tribunale ha fornito motivazione logica e aderente agli elementi (idoneità dell'arma, numero dei colpi, regioni corporee colpite) idonei a sostenere la gravità indiziaria per tentato omicidio; (3) terzo motivo: infondato perché il deposito della motivazione nei termini di 45 giorni è consentito dall'art. 309, comma 10, c.p.p. per imputazioni particolarmente gravi. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Prevede il termine per la motivazione delle ordinanze di riesame, con possibilità di differimento fino a 45 giorni per imputazioni particolarmente gravi; usato per giustificare il deposito entro 45 giorni.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in tema di nullità; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di autosufficienza, quindi la presunta nullità non è stata valutata nel merito.

  • art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7 d.lgs. 6/2/2018 n. 11)

    Stabilisce che copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente venga inserita in fascicolo separato dalla cancelleria; la Corte precisa però che resta l'onere del ricorrente di indicare e richiedere gli atti, confermando il principio di autosufficienza del ricorso.

  • art. 56 e 575 cod. pen.

    art. 56 (tentativo), art. 575 (omicidio)

    Norme richiamate per la qualificazione del fatto come tentato omicidio; la Corte e il Tribunale hanno applicato i criteri di giurisprudenza (idoneità dell'arma, sede delle lesioni, numero dei colpi, profondità delle ferite) per rilevare l'animus necandi.

  • artt. 4 e 7 legge 2/10/1967 n. 895

    Norme sul porto illegale di armi, richiamate in relazione alla contestazione del reato di porto d'armi.

  • art. 56 e 629 cod. pen.

    art. 56 (tentativo), art. 629 (estorsione)

    Richiamate per la contestazione di tentata estorsione; il Tribunale ha ritenuto sussistere gravità indiziaria anche per questo reato sulla base di minacce pregresse e richieste estorsive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione in materia penale deve essere autosufficiente: il ricorrente è tenuto a indicare e richiedere la specifica produzione degli atti necessari a dimostrare le censure; l'onere non ricade sulla cancelleria di interpretare quali atti debbano essere prodotti.
  • Le censure che si risolvono in una mera rivalutazione dei fatti e delle prove (doglianze di merito) sono inammissibili in Cassazione; la Corte di legittimità verifica la congruenza e la logicità della motivazione, non rifà l'accertamento di fatto.
  • Per la qualificazione tra tentato omicidio e lesioni si valutano elementi oggettivi quali l'idoneità offensiva dell'arma, il numero di colpi, la sede delle lesioni e la profondità delle ferite: se questi elementi fanno ragionevolmente emergere l'animus necandi può configurarsi il tentato omicidio.
  • Il divieto di reformatio in peius opera nei limiti stabiliti dalla legge e dalla prassi; tuttavia, per lamentarne la violazione in Cassazione è necessario dimostrare con atti prodotti il concreto pregiudizio derivante dall'intervento di una decisione 'in peius'.
  • I termini procedurali per il deposito delle motivazioni possono essere estesi (fino a 45 giorni) per imputazioni particolarmente gravi ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p.; l'inosservanza di un termine standard non è automaticamente priva di giustificazione.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato la Corte può condannare il ricorrente alle spese e irrogare somme alla Cassa delle ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.

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