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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41103/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva più censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso esame circa la misura dell'aumento della pena applicata per la continuazione con un altro reato già irrevocabile; 2) violazione di legge per aver ritenuto sussistente la responsabilità penale nonostante la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate fosse stata notificata solo alla sede della società e la raccomandata fosse stata ritirata per compiuta giacenza (contestando l'utilizzo della fictio iuris della giacenza e la deduzione del dolo anche sulla base dei precedenti penali); 3) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e sul carattere apparente del discostamento dal minimo edittale; 4) illegittima applicazione della recidiva basata sui soli precedenti penali (vecchi decreti penali) e richiesta di declaratoria di prescrizione del reato previa esclusione della recidiva; 5) mancata concessione delle attenuanti generiche per uso degli stessi elementi ai fini della pena e della recidiva; 6) illegittimità della confisca perché lo strumento è stato introdotto nel 2015, dopo la commissione del reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto le censure relative alla notifica per compiuta giacenza (ritenendo che la notifica alla sede della società e la compiuta giacenza siano idonee a integrare la conoscenza dell'obbligo tributario dal rappresentante), nonché quelle riguardanti la recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche (la Corte d'Appello aveva motivato, seppur sinteticamente, l'assenza di effetto disincentivante dei precedenti e aveva considerato l'entità dell'omissione e i precedenti del ricorrente). Ha inoltre ritenuto generica la censura sulla confisca, richiamando il principio consolidato secondo cui la confisca, anche per equivalente, è dovuta nei reati tributari per la fattispecie richiamata. Tuttavia la Corte ha accolto in parte il motivo relativo al trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale non si era pronunciata sulla congruità dell'aumento applicato per la continuazione con la precedente condanna irrevocabile. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata in parte limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per rideterminare l'aumento ex art. 31 cod. pen.; per il resto la condanna è stata dichiarata irrevocabile e le altre doglianze inammissibili.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Disciplina i reati tributari; la Corte richiama la normativa in tema di confisca e afferma che la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato tributario deve essere disposta in caso di condanna.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (art. 12-bis, comma secondo)

    La disposizione che ha introdotto l'attuale disciplina sulla confisca in materia tributaria è stata ritenuta continuità normativa rispetto alla previgente disciplina: la Corte utilizza questo argomento per giustificare l'applicabilità della confisca anche per reati commessi prima dell'introduzione normativa, salvo contestazioni specifiche non svolte nel ricorso.

  • art. 31 cod. pen.

    Regola l'aumento di pena per continuazione; la Corte ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio proprio perché la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente la congruità dell'aumento applicato per la continuazione con precedente condanna irrevocabile.

Massime di principio

  • La notifica di atti tributari alla sede sociale che si conclude con la 'compiuta giacenza' è normalmente idonea a produrre la conoscenza dell'obbligo da parte del rappresentante sociale; non è in genere necessario provare la notifica 'a mani proprie' per affermare la responsabilità del legale rappresentante.
  • Per dimostrare il dolo o la conoscenza dell'omissione non è escluso che il giudice valorizzi anche precedenti penali e il comportamento complessivo del rappresentante, purché la motivazione collegata sia adeguata e non meramente apparente.
  • La Corte d'Appello deve motivare specificamente la misura dell'aumento di pena ex art. 31 cod. pen. quando applica la continuazione con una precedente condanna irrevocabile; la mancata pronuncia su questo punto può comportare annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio.
  • La confisca per equivalenza nei reati tributari è generalmente prevista dalla giurisprudenza; per contrastarla efficacemente è necessario un confronto puntuale con la normativa e con la successione temporale delle norme, non una generica censura.
  • Le attenuanti generiche e la recidiva possono essere valutate congiuntamente dal giudice sulla base della gravità del fatto, dell'entità dell'omissione e della storia criminale: chi impugna deve indicare elementi concreti che dimostrino l'erroneità della valutazione di merito.

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