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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41106/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Roma del 12.10.2021 per omessa motivazione circa la richiesta, formulata dalla difesa con motivi nuovi, di riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 16.3.2015 n.28). La difesa aveva allegato la modesta quantità di stupefacente (53 g di hashish), modalità non allarmanti della condotta, la ridotta intensità del dolo per vizio parziale di mente già riconosciuto e il pieno reinserimento sociale dell'imputato. Sosteneva inoltre che non vi era preclusione a proporre tale istanza poiché la novella era intervenuta dopo la pronuncia annullata e che il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare d'ufficio la nuova causa di non punibilità o comunque motivare il suo rifiuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura sull'omessa disamina: ha stabilito che, trattandosi di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio (sentenza di cassazione del 23.5.2014 antecedente alla novella), il giudice del rinvio poteva e doveva valutare la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis introdotto successivamente. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa al trattamento sanzionatorio per vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. e ha rinviato la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame, lasciando al giudice del merito la valutazione discrezionale sull'applicabilità della causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Costituisce una causa di non punibilità che il giudice di merito può applicare discrezionalmente per escludere la pena nei fatti di scarsa offensività; non abolisce il reato ma esclude l'applicazione della sanzione dopo la verifica del disvalore concreto della condotta

  • d.lgs. 16.3.2015 n.28

    Normativa che ha introdotto l'art. 131-bis; la sua entrata in vigore dopo la pronuncia originaria non preclude la sua valutazione in sede di rinvio quando l'annullamento in Cassazione è stato limitato al trattamento sanzionatorio

  • art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/1990

    Norma edittale relativa ai reati di stupefacenti la cui mutata cornice edittale ha reso necessario il rinvio per la rideterminazione della pena

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento della censura per vizio motivazionale: l'omessa valutazione della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis configura un'insufficiente o assente motivazione impugnabile

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di limiti dei poteri del giudice del rinvio quando la questione era già stata decisa nella sentenza rescindente; nel caso concreto non operava per la novella intervenuta successivamente

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio del giudicato formatosi progressivamente: gli elementi non essenziali all'annullamento restano immuni e definiscono i limiti del rinvio

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Previsione che consente alla Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio la non punibilità solo in casi particolari (non ricorrente nel presente caso), ma in generale sottolinea la funzione dichiarativa della Corte di legittimità

  • art. 3 Cost.

    Riferimento ai principi costituzionali (uguaglianza e proporzionalità) richiamati dalla difesa per sostenere l'obbligo di applicare la legge più favorevole

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al principio rieducativo e alla proporzionalità della pena; citato a supporto della richiesta di esclusione della sanzione per fatti di bassa offensività

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione ha annullato una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio perché è mutato l'arco edittale, il giudice del rinvio può e deve valutare anche l'applicabilità di una nuova causa di non punibilità introdotta dopo la pronuncia rescindente.
  • L'art. 131-bis cod. pen. è uno strumento discrezionale del giudice di merito per escludere la pena quando il fatto è marginale rispetto all'offensività protetta; la sua applicazione richiede motivazione sul disvalore concreto della condotta, dell'evento e della colpevolezza.
  • Se la difesa presenta tempestivamente la richiesta di applicazione di una norma più favorevole nel giudizio di rinvio, il giudice non può omettere di esaminarla: l'omessa disamina può costituire vizio motivazionale appellabile in cassazione (art. 606 lett. e) c.p.p.).
  • La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito sulla discrezionalità dell'applicazione dell'art. 131-bis; può però annullare e rinviare per mancata motivazione o omessa considerazione di tale istituto.
  • La legge più favorevole intervenuta dopo la pronuncia originaria può essere invocata dall'imputato e valutata nel rinvio se l'annullamento è limitato e non ha formato giudicato su questioni che abbiano essenziale connessione con la parte annullata.

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