Cassazione Penale, Sentenza n. 41108/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della condanna per reati tributari (artt. 81 cpv., 10-bis, 10-ter, d.lgs. 74/2000). Vengono dedotte nullità per mancata traduzione degli atti (decreto di citazione in appello e sentenza di appello), errori di diritto e illogicità della motivazione in ordine al dolo, alla sussistenza dei poteri di pagamento, agli effetti dell'istanza di concordato preventivo, alla determinazione della pena, al diniego della sospensione condizionale e alla non concessione della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua maggior parte confermando la correttezza della motivazione della Corte territoriale sul piano logico-argomentativo e l'assenza di concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione degli atti impugnati. Tuttavia ha parzialmente annullato con rinvio la sentenza limitatamente al capo C) (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) in ragione della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022 che ha inciso sul contenuto della norma (richiede la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti), perché nei giudizi di merito non risulta acclarato tale elemento probatorio; per il resto la condanna (pena di un anno di reclusione con aumenti per continuazione) è stata confermata e rigettate le altre censure (traduzione, errore sulla legge extrapenale, valutazioni sulle attenuanti, sospensione condizionale e non menzione).
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (artt. 10-bis, 10-ter e artt. connessi)
I reati tributari contestati sono stati ritenuti commessi con dolo generico; la responsabilità per art. 10-bis richiede ora, dopo la sentenza Corte Cost. n.175/2022, la prova dell'avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituiti, elemento non accertato nei giudizi di merito per il capo C), con conseguente annullamento con rinvio limitato.
art. 143 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32)
la traduzione deve avvenire "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa"
L'obbligo di traduzione va interpretato in funzione degli atti 'fondamentali' per l'esercizio della difesa. Il decreto di citazione in appello, quando consiste in mera vocatio e viene notificato al difensore presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, non rientra necessariamente negli atti che devono essere tradotti; il giudice può disporre traduzioni aggiuntive se essenziali.
Direttiva 2010/64/UE (art. 3)
gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa
La direttiva prescrive la traduzione degli atti fondamentali per la difesa; la Corte interpreta l'art. 143 cod. proc. pen. alla luce di tale finalità, limitando l'obbligo ai soli atti essenziali per l'esercizio della difesa.
Atto di attuazione della Direttiva 2010/64/UE che ha integrato l'art. 143 cod. proc. pen.; conferma che la traduzione è strumentale all'effettivo esercizio del diritto di difesa e può essere limitata agli atti rilevanti.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alla nullità per la mancata traduzione degli atti: la giurisprudenza richiede il concreto pregiudizio alla difesa perché l'omessa traduzione integri la nullità; non è automatica.
art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.103)
Dopo la modifica l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, riducendo l'incidenza pratica della mancata traduzione della sentenza di appello sul diritto di proporre il gravame personalmente.
Norma invocata per il diniego della sospensione condizionale: la Corte ha ritenuto irrilevante la parziale riparazione effettuata da terzi e l'assenza di una riparazione integrale collegabile alla responsabilità personale dell'imputato.
Norma sulla non menzione della condanna: la Corte di merito ha ritenuto non dimostrati gli effetti pregiudizievoli tali da giustificare il beneficio, data la gravità del fatto.
art. 161 r.d. n. 267/1942 (concordato preventivo)
La mera presentazione della domanda di concordato non equivale all'ammissione: senza provvedimento ammissivo alla data di scadenza degli obblighi tributari non sussisteva impedimento giuridico al pagamento e quindi non può costituire di per sé errore di diritto rilevante per escludere il dolo.
Sentenza Corte costituzionale n. 175 del 14 luglio 2022
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parti della norma, con la conseguenza che per la responsabilità ai sensi di art.10-bis è richiesta la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti; questa novità ha determinato l'annullamento con rinvio per il capo C) per mancata verifica di tale elemento.
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione degli atti processuali per imputati 'alloglotta' è limitato agli atti fondamentali per l'effettivo esercizio della difesa; atti meramente formali (es. semplice decreto di citazione in appello notificato al difensore presso il quale è stato eletto domicilio) non richiedono automaticamente traduzione.
- L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia attenua l'obbligo di traduzione quando la notifica è diretta al difensore e non risulta un pregiudizio concreto alla difesa: la mancata traduzione, senza allegazione di danno effettivo, non determina automaticamente nullità.
- Il riesame in Cassazione è limitato al controllo di legittimità e coerenza logico-argomentativa della motivazione; non è consentita una rivalutazione ex novo delle risultanze di fatto o l'assunzione di nuovi elementi probatori.
- La presentazione di una domanda di concordato preventivo non equivale all'ammissione alla procedura; quindi non impedisce automaticamente il pagamento di debiti né esclude il dolo in capo agli amministratori se non intervenuta formale ammissione.
- Le paghe o riparazioni eseguite da terzi (es. curatela fallimentare) non sono automaticamente imputabili all'imputato ai fini della sospensione condizionale della pena; rileva la riconducibilità soggettiva e la rilevanza ai fini della prognosi sulla personalità.
- Dopo la pronuncia della Corte costituzionale che modifica i requisiti di una norma penale (es. art. 10-bis), i giudizi già decisi possono necessitare di annullamento con rinvio se nei processi di merito non è stato accertato il nuovo elemento richiesto dalla Corte costituzionale (es. prova del rilascio delle certificazioni).
- L'omessa traduzione della sentenza di appello non costituisce automaticamente motivo di nullità della sentenza di secondo grado quando non è dimostrato un concreto pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive, soprattutto dopo le modifiche procedurali che rendono obbligatoria la rappresentanza in Cassazione.
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