Cassazione Penale, Sentenza n. 41115/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cessazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere. Il ricorrente contestava la mancanza di gravità indiziaria (assenza di programma comune, elementi sporadici, assenza di legami stabili anche con il presunto capo MENDOLA Salvatore) e la sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando il mancato apprezzamento del tempo trascorso dai fatti (intercettazioni e fatti risalenti al 2019). Contestava inoltre l'erronea valorizzazione di conversazioni che avrebbero dimostrato la non consapevolezza del padre riguardo alle attività del figlio.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel sindacato di legittimità sul ricorso per cessazione, non sia consentita una revisione degli elementi fattuali e dell'intensità degli indizi, ma solo il controllo sulla presenza di argomentazioni giuridicamente significative e sull'assenza di evidenti illogicità. Ha confermato la valutazione del Tribunale che aveva ricostruito un "sistema MENDOLA" sulla base di: reiterato modus operandi (artifici e raggiri per intestare polizze a terzi ignari, falsificazione di indirizzi), struttura gerarchica con MENDOLA Salvatore in posizione apicale e Francesco con compiti di coordinamento, circolarità dei rapporti tra associati (coinvolgimento del "falsario" VARRICA), ripetizione sistematica delle condotte, disponibilità di basi operative (agenzie) e transito di proventi su conto corrente intestato alla moglie. Quanto alle esigenze cautelari, è stato valorizzato il ruolo organizzativo e manipolatorio di Francesco, i precedenti carichi pendenti specifici, la persistenza dell'attività almeno fino al maggio 2020 e intercettazioni utili. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma invocata per la proposizione della richiesta di riesame (ricorso per cessazione). È la disposizione procedurale che disciplina il mezzo impugnatorio esperito dal ricorrente contro l'ordinanza di riesame.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata come parametro di valutazione degli elementi indiziari: la Corte ha ritenuto che le risultanze fossero idonee, nella prospettiva prevista dall'art. 273, a comprovare gli elementi costitutivi del reato associativo a livello indiziario, senza irragionevolezze o contraddizioni.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone)
«in tema di ricorso per cessazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento»
Principio di portata generale secondo cui la Cassazione, nel ricorso per cessazione, controlla la legittimità formale e la non illogicità delle motivazioni del provvedimento impugnato, ma non riesamina il merito probatorio o la valutazione degli indizi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cessazione la Corte di legittimità non riesamina i fatti: può valutare solo se il provvedimento impugnato esponga ragioni giuridicamente significative e sia privo di evidente illogicità o contraddizione.
- Per configurare l'associazione per delinquere, il giudice cautelare può inferire l'esistenza di un programma comune e di un'organizzazione gerarchica da elementi indiziari convergenti quali modus operandi reiterato, ruoli di coordinamento, circolarità dei rapporti, basi operative e flussi finanziari riconducibili all'attività illecita.
- La mera distanza temporale dei fatti (es. intercettazioni del 2019) non elimina automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari: conta la persistenza dell'attività, evidenze di operatività recente e la personalità del prevenuto (pregresse condanne, capacità di reiterazione).
- Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario dimostrare errori logici, contraddizioni o l'assenza totale di elementi idonei a sostenere, neppure in via indiziaria, la misura; non è sufficiente proporre una diversa lettura delle risultanze.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il Tribunale considera ruolo e grado di responsabilità dell'indagato, la sistematicità e la pervicacia dell'attività illecita, e l'attualità del pericolo di reiterazione.
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