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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41110/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 14/12/2021, deducendo nullità per carenza di motivazione sulla configurabilità del concorso di persone nel reato e sul profilo soggettivo (dolo specifico). Hanno sostenuto che la Corte d'appello, pur discordando dal primo grado sul ruolo (amministratori di fatto vs dipendenti), avrebbe attribuito loro responsabilità basandosi in modo apparente su poche e irrilevanti email inviate nell'ambito delle funzioni lavorative, senza provare un contributo materiale o morale alla frode carosello; contestano inoltre che sia stato dimostrato il dolo specifico richiesto dall'art. 3 d.lgs. 74/2000, potendosi al più parlare di colpa o negligenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure tentassero una rilettura e una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità; ha invece ritenuto congrua e logicamente coerente la motivazione della Corte d'appello, che aveva richiamato numerose email (in entrata e in uscita) dalle quali emergeva la piena consapevolezza dei meccanismi della frode carosello e il contributo dei ricorrenti al conseguimento dei rimborsi IVA indebiti, nonché la posizione di fiducia e autonomia operativa nei contatti con le "società sponda" estere. Perciò la Corte ha escluso il carattere colposo e ha riconosciuto il dolo specifico richiesto dalla norma. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella prospettazione sul concorso di persone; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (in particolare le email e i contatti operativi con le "società sponda") dimostrassero un contributo volontario e consapevole dei ricorrenti alla consumazione del reato, sufficiente ai fini della responsabilità concorrente.

  • art. 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La norma, che punisce chi commette frodi IVA con dolo specifico finalizzato a ottenere rimborsi indebiti, è stata interpretata nel senso che il dolo specifico può essere desunto anche da elementi documentali e comunicazioni che dimostrino la consapevolezza e la finalità delle condotte (es. corrispondenza con societa' estere coinvolte nel meccanismo).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per imporre l'onere delle spese e la somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, previa verifica (richiamando la giurisprudenza costituzionale) dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che, in mancanza di elementi che attestino la colpa nella proposizione del ricorso, la declaratoria di inammissibilità può comunque essere seguita dall'imposizione della somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria moderata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivisita la valutazione probatoria di merito: controlla la coerenza logico-argomentativa della motivazione, ma non può sostituirsi ai giudici di merito nella riconsiderazione degli elementi di fatto.
  • Per configurare il concorso di persone (art. 110 c.p.) è sufficiente dimostrare un contributo volontario e consapevole alla realizzazione del reato; comunicazioni operative e rapporti di fiducia con soggetti esterni possono costituire prova di tale contributo.
  • Il dolo specifico previsto dall'art. 3 d.lgs. 74/2000 può essere desunto da elementi indiretti (es. corrispondenza, comportamenti diretti al conseguimento di rimborsi IVA) quando tali elementi mostrino in modo univoco la finalità illecita.
  • Se il ricorso in cassazione mira a ottenere una diversa valutazione delle prove o una rivalutazione delle emergenze istruttorie già valutate in grado, la Corte lo dichiara inammissibile o infondato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare alle spese e applicare la somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo elementi che dimostrino la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Il ruolo formale di dipendente non esclude la responsabilità penale se vengono dimostrati compiti, autonomia operativa o rapporti fiduciari tali da tradursi in un effettivo contributo alla commissione del reato.

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