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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23467/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponente)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione avverso un provvedimento espulsivo notificato il 18.9.2018. Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendola tardiva, poiché il ricorso risultava pervenuto in cancelleria il 22.10.2018. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e violazione/falsa applicazione dell'art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011. Ha sostenuto che, poiché il ricorso era stato spedito a mezzo servizio postale con consegna all'ufficio postale il 18.10.2018, la tempestività andava valutata sulla data di spedizione e non su quella di arrivo in cancelleria, con conseguente erroneità della declaratoria di tardività.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando il deposito/notifica avviene tramite servizio postale, ai fini del rispetto del termine occorre avere riguardo alla data di spedizione/consegna all'ufficio postale e non a quella di arrivo in cancelleria. Poiché dagli atti risultava che il ricorso era stato consegnato all'ufficio postale il 18.10.2018, il giudice di pace aveva errato nel considerare decisiva la data di arrivo del plico in cancelleria (22.10.2018). L'ordinanza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di pace di Napoli, in diversa persona, per il riesame dell'opposizione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura è stata incardinata come error in procedendo per violazione processuale dedotta in cassazione.

  • art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011

    Il termine per proporre opposizione è stato valutato con riferimento alla tempestiva spedizione del ricorso a mezzo posta.

  • art. 370, comma 1 c.p.c.

    Richiamato solo con riferimento al deposito dell'atto di costituzione dell'intimato, senza incidenza decisoria.

  • Corte cost. n. 477/2002

    Richiamata a fondamento del principio generale di perfezionamento della notifica per il richiedente con la consegna all'ufficio di spedizione.

  • Corte cost. n. 28/2004

    Richiamata insieme alle altre pronunce costituzionali sul perfezionamento della notifica a mezzo posta.

  • Corte cost. n. 97/2004

    Richiamata a conferma del principio relativo alla tempestività degli atti trasmessi per posta.

  • Corte cost. n. 154/2005

    Richiamata a sostegno del medesimo principio generale.

  • Cass. n. 27067/2006

    Richiamata per affermare che, quando è consentito il servizio postale, la tempestività va verificata sulla data di spedizione e non su quella di arrivo.

  • Cass. n. 2261/2007

    Richiamata per il principio generale di perfezionamento della notifica per il richiedente con la consegna al soggetto che procede alla notificazione.

  • Cass. S.U. n. 10216/2006

    Richiamata per il medesimo principio di perfezionamento della notifica al momento della consegna all'agente notificatore.

  • Cass. n. 684/2016

    Richiamata a conferma del principio sul momento perfezionativo della notifica per il notificante.

  • Cass. n. 8513/2020

    Richiamata solo per escluderne l'applicabilità al caso concreto, poiché la notifica era stata affidata al servizio postale e non a un corriere privato.

Massime di principio

  • Quando il deposito o la notificazione dell'atto processuale è consentito a mezzo servizio postale, ai fini del rispetto del termine rileva la data di consegna all'ufficio postale, non quella di arrivo del plico in cancelleria.
  • Il principio di perfezionamento della notifica per il richiedente opera, in linea generale, al momento della consegna dell'atto al soggetto incaricato della trasmissione, se la modalità di invio è quella postale.
  • La verifica della tempestività di un'opposizione o impugnazione non può essere ancorata alla sola data di ricezione materiale in cancelleria quando il legislatore consenta la trasmissione per posta.
  • Le eccezioni giurisprudenziali relative a differenti modalità di inoltro dell'atto non sono estensibili al caso in cui l'invio sia avvenuto tramite servizio postale ordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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