Sentenza del 19/10/2016 n. 21154 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI 2001 con cui il Comune aveva attribuito un maggior valore venale a un’area edificabile posseduta da C.M.A. La contribuente ha proposto cinque motivi: insufficiente motivazione della sentenza regionale e contestazione della produzione documentale in appello; erronea qualificazione del terreno come edificabile in assenza di strumenti urbanistici attuativi; applicazione retroattiva della delibera comunale sui valori delle aree e violazione dell’affidamento; carenza di motivazione dell’avviso e mancata allegazione delle delibere; infine, obiettiva incertezza normativa quale ragione per non applicare le sanzioni. La sentenza impugnata era la n. 178/2/09 del 15 dicembre 2009 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato la legittimità dell’accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza quanto alle eccezioni asseritamente non esaminate; per il resto è stato respinto, poiché i documenti allegati in appello costituivano regolarizzazione di documenti già prodotti e potevano comunque essere acquisiti ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato rigettato: l’accertamento di merito aveva stabilito che il terreno ricadeva in uno strumento urbanistico con previsione edificatoria; ai fini ICI non era necessario un piano attuativo, e il valore imponibile andava determinato secondo il valore venale, tenendo conto delle concrete potenzialità edificatorie. Il terzo motivo è stato respinto: la delibera comunale sui valori non era applicata retroattivamente come norma impositiva, ma poteva costituire un indice presuntivo del valore di mercato anche per un periodo precedente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato né localizzato l’avviso; è stato inoltre ritenuto infondato perché l’atto richiamava una relazione tecnica e una delibera generale pubblicata e conoscibile. Il quinto motivo è stato respinto: non sussisteva un’oggettiva incertezza normativa tale da escludere le sanzioni; l’incertezza soggettiva del contribuente non era sufficiente. C.M.A. è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 500 euro, oltre rimborso forfettario, accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
e - dall'altro come tali documenti potessero comunque trovare ingresso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.
La Corte ritiene che i documenti contestati potessero essere acquisiti in appello anche in base a questa disposizione; nel caso concreto, peraltro, si trattava soprattutto di regolarizzare copie di documenti già ritualmente prodotti.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), come interpretato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertiti dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi
Ai fini ICI, è sufficiente che il piano regolatore generale adottato dal Comune qualifichi l’area come edificabile: non occorrono né la successiva approvazione regionale né strumenti urbanistici attuativi. Le fasi di attuazione e gli oneri urbanistici possono incidere sulla stima concreta del valore.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Nel caso di specie è dunque dirimente osservare come il terreno dovesse considerarsi edificabile, e dunque sottoponibile a stima secondo il valore venale di mercato D.Lgs. n. 504 del 1992 , ex art. 5, comma 5, quand'anche in assenza di adozione di uno strumento particolareggiato attuativo.
Per un’area edificabile la base imponibile ICI è determinata in base al valore venale in comune commercio, anche se manca un piano particolareggiato o attuativo.
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 53; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 18; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 1
in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 53, la competenza a determinare l'aliquota dell'imposta è spettata al consiglio comunale nel periodo intercorso tra il 1 gennaio 1997 e l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000 , il cui art. 18 ha ripristinato l'attribuzione alla giunta comunale già originariamente prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 1
La competenza a determinare l’aliquota ICI era del consiglio comunale dal 1° gennaio 1997 fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 267/2000; da allora è stata ripristinata la competenza della giunta comunale. La Corte richiama questo principio nel valutare la contestazione relativa ai poteri della giunta.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili
L’avviso deve allegare gli atti richiamati che il contribuente non conosce e non può altrimenti conoscere. Non è necessaria l’allegazione degli atti generali sottoposti a pubblicità legale, come le delibere comunali, che si presumono conoscibili.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile incertezza normativa tributaria sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa
L’incertezza normativa esclude le sanzioni solo quando è oggettivamente impossibile individuare la norma applicabile. Non bastano il dubbio personale, l’ignoranza incolpevole o un’interpretazione errata della disciplina o dei fatti.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
Ne segue in definitiva, nella decisione qui censurata, un giudizio sostanziale di insussistenza del requisito di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, dovendo quest'ultimo poggiare su una nozione obiettiva di incertezza (reputata dal giudice), non già meramente soggettiva (riferita al contribuente, ancorchè a questi non imputabile).
Anche l’esimente collegata all’incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva, valutata dal giudice; la sola incertezza soggettiva del contribuente non esclude le sanzioni.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
In primo luogo, essa difetta di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. , n. 6, in quanto tutta incentrata sull'inadeguatezza della motivazione di un atto, l'avviso di accertamento, di cui non si riporta il tenore testuale, nè si indica dove, nell'ambito del fascicolo d'ufficio o di parte, esso sia reperibile.
Chi contesta in cassazione la motivazione di un atto deve riportarne il contenuto rilevante e indicare dove l’atto si trova negli atti processuali; in mancanza, il motivo non consente il controllo di legittimità ed è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 112
La Corte richiama la distinzione tra il vizio di motivazione e l’omessa pronuncia, ma dichiara inammissibile la doglianza anche perché la contribuente non aveva specificato quali eccezioni fossero state omesse e come fossero state dedotte.
Massime di principio
- Per l’ICI sulle aree fabbricabili, la qualificazione edificatoria nel piano regolatore generale adottato dal Comune può bastare a determinare la base imponibile secondo il valore venale; non è indispensabile che siano già approvati o adottati piani attuativi. Le concrete potenzialità edificatorie e gli oneri urbanistici possono però influire sulla stima.
- Una delibera comunale che stabilisce valori di riferimento per aree omogenee può costituire un indice presuntivo del valore di mercato anche rispetto a periodi precedenti alla sua adozione. Ciò non equivale, di per sé, ad applicare retroattivamente una nuova norma impositiva.
- Un avviso di accertamento può motivare per relationem richiamando una delibera generale soggetta a pubblicità legale senza allegarla, se il contribuente può conoscerla; gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili devono invece essere allegati.
- L’incertezza che può escludere le sanzioni tributarie deve essere oggettiva e riguardare l’impossibilità di individuare la norma applicabile. Il dubbio personale o la difficoltà soggettiva di interpretazione non sono sufficienti.
- In cassazione, chi lamenta l’omessa pronuncia deve indicare con precisione le questioni non decise e dove e come siano state sottoposte ai giudici di merito; chi contesta la motivazione di un atto deve riportarne il contenuto rilevante e localizzarlo nel fascicolo.
- La produzione documentale in appello non è necessariamente una nuova produzione vietata quando consiste nella regolarizzazione formale di copie di documenti già ritualmente depositati; inoltre, nel processo tributario possono trovare applicazione le regole di acquisizione documentale previste dall’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.
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