Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5128/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00211/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 211/2025, che aveva parzialmente accolto il ricorso contro un’intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari sul latte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (enti della riscossione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un’intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per complessivi euro 57.038,53, relativa a crediti Agea per prelievi supplementari concernenti le annate lattiere 1996-1997, 1997-1998 e 2000-2001. La società agricola aveva dedotto la mancata notificazione delle cartelle presupposte, la prescrizione del credito, il difetto di legittimazione passiva e il contrasto della pretesa con il diritto unionale. Il TAR aveva respinto le censure relative alle annate 1997-1998 e 2000-2001, ritenendo regolarmente notificata la relativa cartella e interrotta la prescrizione, ma aveva accolto il motivo concernente l’annata 1996-1997, ritenendo non provata la consegna della notificazione telematica della cartella. Agea e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno appellato deducendo, da un lato, la nullità della sentenza per mancata notificazione del ricorso introduttivo ad Agea, indicata come litisconsorte necessario, e, dall’altro, chiedendo l’acquisizione d’ufficio della prova informatica della consegna della cartella. La società agricola ha proposto appello incidentale contro la declaratoria di inammissibilità delle questioni relative alla titolarità del debito e al contrasto della pretesa con il diritto unionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente il secondo motivo dell’appello principale, applicando il principio della ragione più liquida. Ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., l’acquisizione in appello della prova informatica della consegna della cartella relativa all’annata 1996-1997. Il documento era specifico, idoneo a dimostrare incontrovertibilmente l’errore della decisione di primo grado e l’amministrazione aveva comunque adempiuto parzialmente all’ordine istruttorio, omettendo soltanto la prova informatica della consegna. Accertata la regolare notificazione della cartella, il Collegio ha respinto anche la censura originaria relativa all’annata 1996-1997 e ha accolto l’appello principale, riformando parzialmente la sentenza del TAR e respingendo integralmente il ricorso introduttivo. L’appello incidentale è stato respinto. Il giudice ha ribadito che, una volta ritualmente notificati gli atti impositivi, l’intimazione di pagamento relativa a un credito già accertato è impugnabile soltanto per vizi propri e non consente di rimettere in discussione la titolarità del debito o il merito della pretesa. Ha inoltre affermato che il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, salvo il diverso caso in cui sia incompatibile con il diritto europeo la stessa norma interna attributiva del potere. Le spese del doppio grado sono state compensate, poiché la prova decisiva è stata acquisita soltanto in appello.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Consente l’acquisizione in appello di documenti non prodotti in primo grado quando ricorrono specifici presupposti, tra cui la parziale attività istruttoria già svolta, la natura decisiva e specifica del documento e l’assenza di necessità di ulteriore attività di trattazione.

  • art. 105 c.p.a.

    Invocato dagli appellanti per ottenere l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice in ragione della dedotta mancata partecipazione al giudizio dell’ente impositore; la questione non è stata esaminata perché il Collegio ha definito la controversia sulla base del motivo ritenuto decisivo.

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia sulle intimazioni relative ai prelievi supplementari rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, senza che ciò comporti l’applicazione di regole diverse da quelle proprie della riscossione mediante ruolo quanto a preclusioni e limiti dell’impugnazione.

  • art. 8-quinquies d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. 9 aprile 2009, n. 33

    “a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.

    La riscossione coattiva dei prelievi supplementari sul latte avviene mediante il sistema della riscossione a ruolo.

  • artt. 17, comma 1, e 18 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Richiamati quali disposizioni che regolano la riscossione coattiva degli importi dovuti per prelievi supplementari sul latte.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tipiche e non comprendono, di regola, il contrasto dell’atto con il diritto dell’Unione; tale contrasto determina annullabilità per violazione di legge.

  • art. 73 c.p.a.

    Il termine previsto per il deposito delle memorie è stato ritenuto non rispettato, con conseguente dichiarazione di tardività delle memorie depositate il 24 giugno 2026.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le questioni non espressamente esaminate sono state ritenute non rilevanti o comunque inidonee a modificare la decisione.

Massime di principio

  • L’acquisizione officiosa in appello di un documento non prodotto in primo grado, nonostante uno specifico ordine istruttorio, può essere ammessa quando l’amministrazione abbia comunque fornito una prova parziale, il documento sia specifico e decisivo, la sua valutazione non richieda ulteriore attività di trattazione e sussistano ragioni idonee a giustificare l’inerzia processuale.
  • Una volta ritualmente notificati gli atti impositivi e divenuto irretrattabile il credito, l’intimazione di pagamento relativa a una pretesa già accertata è impugnabile soltanto per vizi propri; non possono essere dedotte, contro l’intimazione, questioni attinenti alla titolarità del debito o al merito dell’atto impositivo presupposto.
  • La devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa delle controversie relative a un’intimazione di pagamento non trasforma l’intimazione in un autonomo atto impositivo e non elimina le preclusioni proprie della riscossione mediante ruolo.
  • Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea integra, di regola, un vizio di annullabilità per violazione di legge e non una causa di nullità, poiché le ipotesi di nullità previste dall’art. 21-septies l. 241/1990 sono tassative.
  • La nullità può configurarsi, in relazione al diritto dell’Unione, quando l’incompatibilità riguardi la stessa norma interna attributiva del potere, tale da renderla disapplicabile; non ricorre invece quando siano contestate soltanto le modalità sostanziali di esercizio del potere.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processualeDecisione e riti specialiInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoNullità del provvedimentoPrimato del diritto UE e disapplicazioneVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.