Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04795/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I proprietari di un'area di mq 26.200 occupata e successivamente acquisita dal Comune per la realizzazione del "Centro Servizi per l'Agricoltura" hanno impugnato in cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che aveva liquidato varie indennità ai sensi dell'art. 42-bis del T.U. espropri e dell'art. 22-bis TUE. La Corte territoriale aveva ritenuto che il fondo fosse in zona EDC del PRG e aveva determinato l'indennità da acquisizione sanante tramite metodo sintetico comparativo basato su valori catastali di immobili similari, rilevando altresì che i ricorrenti non avevano prodotto atti di compravendita comparabili, ma solo perizie di parte con generiche indagini di mercato. Inoltre, aveva fissato l'occupazione d'urgenza al 15.10.2007, non al 2004, perché i ricorrenti non avevano provato una diversa data di immissione in possesso. Con sei motivi i ricorrenti hanno dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi per non avere la Corte considerato atti di compravendita comparativi che sarebbero stati prodotti; (2) nullità della motivazione per apparenza, illogicità e travisamento della prova; (3) violazione delle norme sulla confessione, per non avere attribuito valore confessorio a precedenti offerte del Comune di importi maggiori; (4) violazione delle norme urbanistiche e del TUE per avere ritenuto la destinazione EDC anziché DC2; (5) omesso esame della delibera comunale del 9 luglio 2007 che avrebbe indicato la zona DC2; (6) motivazione incomprensibile e perplessa per travisamento della delibera comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non denunciassero un vero omesso esame di fatto decisivo, ma mirassero a censurare la valutazione delle prove e, al più, un asserito errore revocatorio, non deducibile con il n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sul travisamento della prova, distinguendo tra errore percettivo, rimediabile con revocazione, e valutazione logica del materiale istruttorio, riservata al merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, poiché la questione del presunto valore confessorio non risultava adeguatamente prospettata nei gradi di merito. Il quarto, quinto e sesto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché, sotto la formale deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale, sollecitavano in realtà una rivalutazione del fatto e della destinazione urbanistica dell'area, già presa in considerazione dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    disciplina l'acquisizione sanante e la liquidazione delle indennità per acquisizione, occupazione senza titolo e occupazione legittima; la Corte di merito ha applicato tale norma per determinare le somme dovute

  • art. 22-bis d.P.R. 327/2001

    richiamato quale base per l'indennità di occupazione legittima

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non può essere utilizzato per denunciare un mero dissenso sulla valutazione delle prove o per aggirare un errore revocatorio; richiede un vero omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per lamentare nullità del procedimento e della motivazione, ma in concreto le censure tendevano a contestare il merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare la pretesa apparenza della motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione

  • art. 111 Cost.

    invocato per sostenere il difetto di motivazione costituzionalmente rilevante

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove

  • artt. 2730, 2733 e 2735 c.c.

    invocati per sostenere il preteso valore confessorio di precedenti offerte del Comune

  • art. 12 L. n. 3/2005 della Regione Puglia

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla destinazione urbanistica dell'area

  • art. 12 preleggi

    richiamato dai ricorrenti insieme alle norme urbanistiche e al TUE

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    indicato come rimedio corretto per l'errore di fatto revocatorio derivante da travisamento del contenuto oggettivo della prova

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente alla soccombenza

Massime di principio

  • L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia esaminato la questione e l'abbia risolta in senso sfavorevole alla parte, poiché in tal caso la censura attiene alla valutazione del materiale probatorio e non al mancato scrutinio del fatto.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, inteso come svista sul dato probatorio in sé, non si denuncia con il ricorso per cassazione come vizio di motivazione, ma trova il suo rimedio tipico nella revocazione per errore di fatto, ove ne ricorrano i presupposti.
  • La deduzione del vizio di motivazione o della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto storico, attività riservate al giudice di merito.
  • Le questioni nuove o non adeguatamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione; chi le invoca deve indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia sollevate.
  • Quando si contesta la qualificazione urbanistica del bene o la sua incidenza sulla liquidazione dell'indennità, occorre censurare effettivamente l'interpretazione della norma applicata; se invece si mira solo a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie, la doglianza è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.