Cassazione Civile, Ordinanza n. 04795/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di un'area di mq 26.200 occupata e successivamente acquisita dal Comune per la realizzazione del "Centro Servizi per l'Agricoltura" hanno impugnato in cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che aveva liquidato varie indennità ai sensi dell'art. 42-bis del T.U. espropri e dell'art. 22-bis TUE. La Corte territoriale aveva ritenuto che il fondo fosse in zona EDC del PRG e aveva determinato l'indennità da acquisizione sanante tramite metodo sintetico comparativo basato su valori catastali di immobili similari, rilevando altresì che i ricorrenti non avevano prodotto atti di compravendita comparabili, ma solo perizie di parte con generiche indagini di mercato. Inoltre, aveva fissato l'occupazione d'urgenza al 15.10.2007, non al 2004, perché i ricorrenti non avevano provato una diversa data di immissione in possesso. Con sei motivi i ricorrenti hanno dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi per non avere la Corte considerato atti di compravendita comparativi che sarebbero stati prodotti; (2) nullità della motivazione per apparenza, illogicità e travisamento della prova; (3) violazione delle norme sulla confessione, per non avere attribuito valore confessorio a precedenti offerte del Comune di importi maggiori; (4) violazione delle norme urbanistiche e del TUE per avere ritenuto la destinazione EDC anziché DC2; (5) omesso esame della delibera comunale del 9 luglio 2007 che avrebbe indicato la zona DC2; (6) motivazione incomprensibile e perplessa per travisamento della delibera comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non denunciassero un vero omesso esame di fatto decisivo, ma mirassero a censurare la valutazione delle prove e, al più, un asserito errore revocatorio, non deducibile con il n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sul travisamento della prova, distinguendo tra errore percettivo, rimediabile con revocazione, e valutazione logica del materiale istruttorio, riservata al merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, poiché la questione del presunto valore confessorio non risultava adeguatamente prospettata nei gradi di merito. Il quarto, quinto e sesto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché, sotto la formale deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale, sollecitavano in realtà una rivalutazione del fatto e della destinazione urbanistica dell'area, già presa in considerazione dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Norme richiamate
disciplina l'acquisizione sanante e la liquidazione delle indennità per acquisizione, occupazione senza titolo e occupazione legittima; la Corte di merito ha applicato tale norma per determinare le somme dovute
richiamato quale base per l'indennità di occupazione legittima
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non può essere utilizzato per denunciare un mero dissenso sulla valutazione delle prove o per aggirare un errore revocatorio; richiede un vero omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per lamentare nullità del procedimento e della motivazione, ma in concreto le censure tendevano a contestare il merito
richiamato per denunciare la pretesa apparenza della motivazione
richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione
art. 111 Cost.
invocato per sostenere il difetto di motivazione costituzionalmente rilevante
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove
invocati per sostenere il preteso valore confessorio di precedenti offerte del Comune
art. 12 L. n. 3/2005 della Regione Puglia
richiamato dai ricorrenti in relazione alla destinazione urbanistica dell'area
art. 12 preleggi
richiamato dai ricorrenti insieme alle norme urbanistiche e al TUE
indicato come rimedio corretto per l'errore di fatto revocatorio derivante da travisamento del contenuto oggettivo della prova
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente alla soccombenza
Massime di principio
- L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia esaminato la questione e l'abbia risolta in senso sfavorevole alla parte, poiché in tal caso la censura attiene alla valutazione del materiale probatorio e non al mancato scrutinio del fatto.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, inteso come svista sul dato probatorio in sé, non si denuncia con il ricorso per cassazione come vizio di motivazione, ma trova il suo rimedio tipico nella revocazione per errore di fatto, ove ne ricorrano i presupposti.
- La deduzione del vizio di motivazione o della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto storico, attività riservate al giudice di merito.
- Le questioni nuove o non adeguatamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione; chi le invoca deve indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia sollevate.
- Quando si contesta la qualificazione urbanistica del bene o la sua incidenza sulla liquidazione dell'indennità, occorre censurare effettivamente l'interpretazione della norma applicata; se invece si mira solo a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie, la doglianza è inammissibile in sede di legittimità.
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