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Sentenza

Sentenza del 06/07/2017 n. 4073 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Contributo unificato tributario - ONLUS - Esenzione - Invito al pagamento - Legittimità - Sussiste - Termine previsto dall'art. 248 - Perentorietà - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato due inviti al pagamento del contributo unificato tributario relativi a ricorsi proposti nel 2013. Ha contestato, da un lato, la tardività della notifica degli inviti, sostenendo che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 248 del d.P.R. n. 115/2002 fosse perentorio e comportasse la decadenza dell'Ufficio; dall'altro, ha sostenuto di avere diritto all'esenzione dal contributo unificato in quanto ONLUS, richiamando l'art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. n. 642/1972, l'art. 8 della legge n. 266/1991 e gli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115/2002. Sono state inoltre dedotte questioni di legittimità costituzionale e violazioni del diritto di difesa.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'invito al pagamento è impugnabile davanti al giudice tributario, ma che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 248 del d.P.R. n. 115/2002 è ordinatorio e acceleratorio, non perentorio: la sua inosservanza non determina la decadenza dell'Ufficio dal potere di esigere il tributo. Ha inoltre escluso l'esenzione dal contributo unificato per le ONLUS relativamente agli atti giudiziari e processuali, poiché le agevolazioni tributarie sono tassative e l'esenzione riguarda gli atti sostanziali o amministrativi, non l'attività processuale. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate o inammissibili. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 248 del d.P.R. n. 115/2002

    Termine di trenta giorni per l'invito al pagamento

    Il termine è stato qualificato come ordinatorio o acceleratorio, non perentorio. La sua violazione non comporta la decadenza dell'Amministrazione dal diritto di esigere il contributo unificato.

  • Artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115/2002

    Le esenzioni dal contributo unificato sono tassative e non possono essere estese, in via analogica o interpretativa, agli atti processuali delle ONLUS in assenza di una previsione espressa.

  • Art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. n. 642/1972

    L'esenzione prevista per gli atti e documenti delle organizzazioni non lucrative riguarda gli atti sostanziali o amministrativi e non comprende gli atti giudiziari e processuali.

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Pur non essendo espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili, l'invito al pagamento è impugnabile quando porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta e individuata.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    In caso di integrale rigetto dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

  • Articoli 24, 53 e 97 della Costituzione

    La disciplina contestata non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa, del principio di capacità contributiva o dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Le ONLUS e le associazioni di volontariato non sono automaticamente esenti dal contributo unificato per la proposizione di ricorsi giudiziari: le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e richiedono una previsione normativa espressa.
  • Un'esenzione prevista per imposta di bollo o per atti amministrativi non si estende automaticamente agli atti giudiziari e processuali.
  • Il mancato rispetto di un termine previsto per l'invito al pagamento non comporta necessariamente la decadenza dell'Amministrazione: occorre verificare se la legge qualifica espressamente il termine come perentorio o collega alla sua scadenza una specifica sanzione.
  • Gli inviti al pagamento possono essere impugnati quando rendono concretamente conoscibile una pretesa tributaria determinata, anche se non rientrano formalmente nell'elenco tipico degli atti impugnabili.
  • La proposizione di un'impugnazione integralmente respinta può comportare il raddoppio del contributo unificato, oltre agli eventuali importi originariamente richiesti.

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