Sentenza del 06/07/2017 n. 4073 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contributo unificato tributario - ONLUS - Esenzione - Invito al pagamento - Legittimità - Sussiste - Termine previsto dall'art. 248 - Perentorietà - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due inviti al pagamento del contributo unificato tributario relativi a ricorsi proposti nel 2013. Ha contestato, da un lato, la tardività della notifica degli inviti, sostenendo che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 248 del d.P.R. n. 115/2002 fosse perentorio e comportasse la decadenza dell'Ufficio; dall'altro, ha sostenuto di avere diritto all'esenzione dal contributo unificato in quanto ONLUS, richiamando l'art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. n. 642/1972, l'art. 8 della legge n. 266/1991 e gli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115/2002. Sono state inoltre dedotte questioni di legittimità costituzionale e violazioni del diritto di difesa.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'invito al pagamento è impugnabile davanti al giudice tributario, ma che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 248 del d.P.R. n. 115/2002 è ordinatorio e acceleratorio, non perentorio: la sua inosservanza non determina la decadenza dell'Ufficio dal potere di esigere il tributo. Ha inoltre escluso l'esenzione dal contributo unificato per le ONLUS relativamente agli atti giudiziari e processuali, poiché le agevolazioni tributarie sono tassative e l'esenzione riguarda gli atti sostanziali o amministrativi, non l'attività processuale. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate o inammissibili. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 248 del d.P.R. n. 115/2002
Termine di trenta giorni per l'invito al pagamento
Il termine è stato qualificato come ordinatorio o acceleratorio, non perentorio. La sua violazione non comporta la decadenza dell'Amministrazione dal diritto di esigere il contributo unificato.
Artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115/2002
Le esenzioni dal contributo unificato sono tassative e non possono essere estese, in via analogica o interpretativa, agli atti processuali delle ONLUS in assenza di una previsione espressa.
Art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. n. 642/1972
L'esenzione prevista per gli atti e documenti delle organizzazioni non lucrative riguarda gli atti sostanziali o amministrativi e non comprende gli atti giudiziari e processuali.
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Pur non essendo espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili, l'invito al pagamento è impugnabile quando porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta e individuata.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di integrale rigetto dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Articoli 24, 53 e 97 della Costituzione
La disciplina contestata non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa, del principio di capacità contributiva o dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Le ONLUS e le associazioni di volontariato non sono automaticamente esenti dal contributo unificato per la proposizione di ricorsi giudiziari: le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e richiedono una previsione normativa espressa.
- Un'esenzione prevista per imposta di bollo o per atti amministrativi non si estende automaticamente agli atti giudiziari e processuali.
- Il mancato rispetto di un termine previsto per l'invito al pagamento non comporta necessariamente la decadenza dell'Amministrazione: occorre verificare se la legge qualifica espressamente il termine come perentorio o collega alla sua scadenza una specifica sanzione.
- Gli inviti al pagamento possono essere impugnati quando rendono concretamente conoscibile una pretesa tributaria determinata, anche se non rientrano formalmente nell'elenco tipico degli atti impugnabili.
- La proposizione di un'impugnazione integralmente respinta può comportare il raddoppio del contributo unificato, oltre agli eventuali importi originariamente richiesti.
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