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Sentenza

Sentenza del 06/07/2017 n. 152 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato cartelle di pagamento, ruoli e avvisi di liquidazione sostenendo, da un lato, l'inesistenza della giurisdizione dello Stato italiano nella Zona A dell'ex Territorio Libero di Trieste e, dall'altro, l'inesistenza o invalidità delle notifiche. In appello ha inoltre dedotto che le notifiche postali non potessero essere effettuate direttamente dall'agente della riscossione e ha contestato, per la prima volta, la qualifica dirigenziale del soggetto sottoscrittore degli atti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle effettuate dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata di notifica, e ha dichiarato l'Agenzia delle Entrate priva di legittimazione passiva sulla relativa contestazione. La censura sulla qualifica dirigenziale è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello e comunque infondata. È stata inoltre confermata la giurisdizione italiana sulla Zona A: il TLT non sarebbe mai divenuto operativo, mentre il Memorandum di Londra e il successivo Trattato di Osimo hanno superato e reso definitive le frontiere tra Italia e Jugoslavia. Poiché le notifiche erano valide, il ricorso originario è stato dichiarato tardivo. La società è stata condannata alle spese: 700 euro per ciascuna parte resistente in primo grado e 1.000 euro per ciascuna parte appellata in secondo grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella può essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notifica della cartella di pagamento può essere effettuata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità della relata prevista per altre forme di notificazione.

  • Art. 14 della legge n. 890/1982

    Richiamato con riferimento alla notificazione a mezzo posta degli atti tributari.

    Il rinvio alla disciplina delle notifiche postali non esclude la specifica modalità prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 per le cartelle di pagamento.

  • Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954

    È stato considerato un accordo internazionale idoneo a superare la previsione del Territorio Libero di Trieste, prendendo atto dell'impossibilità della sua concreta attuazione.

  • Art. 46 del Trattato di pace di Parigi del 1947

    L'obbligo di accordo tra tutti i firmatari per modificare il Trattato è stato ritenuto riferibile alle clausole militari, navali e aeree, non tale da impedire il superamento della disciplina sul TLT.

  • Principio internazionale del rebus sic stantibus, oggi art. 62 della Convenzione di Vienna del 1969

    Un mutamento fondamentale delle circostanze può determinare l'estinzione o il superamento, totale o parziale, di un trattato quando ne renda impossibile l'attuazione.

  • Legge costituzionale n. 1 del 1963

    L'istituzione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con Trieste e i comuni della Zona A nel relativo territorio, è stata valorizzata come conferma dell'integrazione della zona nell'ordinamento italiano.

  • Trattato di Osimo del 10 novembre 1975

    Il Trattato, ratificato da Italia e Jugoslavia, ha confermato e reso definitive le frontiere tra i due Stati, contribuendo al definitivo superamento della questione del TLT.

  • Art. 30, comma 4, lettera a), della Convenzione di Vienna del 1969

    Quando le parti di un trattato anteriore non sono tutte parti del trattato posteriore, il trattato anteriore si applica soltanto in quanto non incompatibile con quello posteriore.

    In caso di trattati successivi non coincidenti quanto agli Stati partecipanti, il trattato precedente continua ad applicarsi solo nella misura in cui non sia incompatibile con quello successivo.

  • Cass. civ., nn. 15948/2010, 15746/2012 e 1091/2013

    La giurisprudenza richiamata ha consolidato la validità della notifica delle cartelle da parte dell'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento e senza relata.

Massime di principio

  • Per contestare una cartella di pagamento occorre rispettare il termine ordinario decorrente da una notificazione valida; se la notifica è regolare, un ricorso tardivo è inammissibile.
  • La cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata di notifica, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
  • Le contestazioni relative alla validità della notifica devono essere rivolte al soggetto che l'ha eseguita, normalmente l'agente della riscossione, non all'Agenzia delle Entrate.
  • In appello non possono essere introdotti nuovi motivi di impugnazione non dedotti in primo grado; le censure nuove sono inammissibili, salvo le eccezioni previste dalla legge.
  • La tesi secondo cui la Zona A di Trieste non sarebbe soggetta alla giurisdizione italiana è stata respinta: secondo questa decisione, il TLT non è mai divenuto operativo e gli accordi internazionali successivi hanno consolidato la sovranità italiana.
  • La validità degli atti tributari non viene automaticamente meno per contestazioni astratte sulla qualifica dirigenziale del firmatario, soprattutto quando la questione non sia stata tempestivamente proposta e la normativa o la giurisprudenza riconoscano efficacia agli atti dei funzionari incaricati.
  • La proposizione di eccezioni prive di fondamento e di ricorsi tardivi può comportare la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

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