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Sentenza

Sentenza del 06/07/2017 n. 649 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Accertamento - Avviso - Notificazioni - Utilizzo del servizio postale - Ammissibilità - Accertamento - Avviso di accertamento - Difetto di motivazione - Sanabilità - Consegue dalla impugnazione dello stesso - Imposte e Tasse - Termini - Tributi non strutturati come prestazioni periodiche -Termine decennale - Applicabilità - Processo - Cause scindibili - Notificazioni nei confronti di uno deidestinatari - Decadenza nei confronti delle altre parti - Operatività - Processo - Giurisdizione - Cartelle non riferite a pretesa tributaria - Incompetenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'inammissibilità o invalidità delle notificazioni effettuate tramite servizio postale, il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, l'intervenuta prescrizione dei tributi, l'inefficacia della notificazione del ricorso nei confronti delle parti non destinatarie della notifica tempestiva e il difetto di giurisdizione tributaria con riferimento a cartelle relative a pretese non tributarie.

La decisione

La sentenza ha affermato che l'atto tributario può essere notificato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/1973. Ha inoltre ritenuto sanabile il difetto di motivazione dell'avviso quando il contribuente lo impugna dimostrando di conoscere i presupposti della pretesa. Per IRPEF, IVA e IRAP, in assenza di una diversa disciplina speciale, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., poiché tali tributi non costituiscono prestazioni periodiche. È stato escluso che la notifica tempestiva del ricorso a una sola parte impedisca la decadenza nei confronti delle altre quando le cause siano scindibili. Infine, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative a cartelle non fondate su pretese tributarie. Nel complesso, i principi enunciati risultano favorevoli all'amministrazione quanto a notificazione, motivazione e prescrizione, ma favorevoli al contribuente quanto alla corretta individuazione della giurisdizione per le pretese non tributarie.

Norme richiamate

  • Art. 26 del DPR 602/1973

    L'atto tributario può essere notificato anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notificazione degli atti della riscossione non è riservata esclusivamente agli ufficiali della riscossione, ai messi notificatori, ai messi comunali o agli agenti della polizia municipale; è ammesso anche l'invio diretto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Art. 2946 del codice civile

    Prescrizione ordinaria decennale.

    Per tributi come IRPEF, IVA e IRAP, non strutturati come prestazioni periodiche, opera il termine ordinario decennale, salvo che una disposizione speciale stabilisca diversamente.

  • Art. 2948 del codice civile

    Termine breve per le prestazioni periodiche.

    Il termine quinquennale non si applica automaticamente ai tributi indicati, poiché essi non hanno natura di prestazioni periodiche in senso civilistico.

  • Art. 59 della legge 69/2009

    Regolazione della giurisdizione e rimessione al giudice munito di giurisdizione.

    Quando una controversia è stata proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione, può essere riassunta davanti al giudice competente nei termini e secondo le modalità previste dalla norma.

  • Cassazione, sentenze n. 641/2015, n. 4077/2010, n. 11274/2007, n. 2288/2011, n. 1056/2011, n. 9778/2017 e n. 2373/2013

    La giurisdizione tributaria sulle iscrizioni ipotecarie sussiste solo quando la controversia riguarda pretese tributarie; per cartelle relative a crediti non tributari la competenza appartiene al giudice ordinario.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tributario tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza l'intervento di un messo notificatore, purché siano rispettate le modalità previste dalla legge e sia provata la ricezione.
  • Un vizio di motivazione dell'avviso può essere considerato sanato se il contribuente lo impugna nel merito, dimostrando di aver compreso la pretesa e i suoi presupposti; la contestazione dovrebbe quindi evidenziare concretamente ciò che non è conoscibile o verificabile.
  • Per i principali tributi erariali non deve essere applicato automaticamente il termine quinquennale: in assenza di una disciplina speciale, il termine può essere decennale.
  • Nei procedimenti con più destinatari e cause autonome, la notifica tempestiva a una sola parte non conserva necessariamente il termine per agire contro le altre; ogni rapporto processuale deve essere verificato separatamente.
  • La natura del credito determina il giudice competente: le pretese tributarie appartengono alla giurisdizione tributaria, mentre le cartelle relative a sanzioni o crediti non tributari devono essere contestate davanti al giudice ordinario, secondo la materia.

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