Sentenza del 06/07/2017 n. 4102 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni - Infedeltà dichiarativa - Sentenza di condanna del Tribunale - Esclusiva responsabilità del management - Inapplicabilità nei confronti della Società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione fiscale relativa al 2003, recuperando a tassazione diversi costi ritenuti antieconomici e quindi non inerenti all'attività d'impresa, oltre a maggiori imposte, interessi e sanzioni. I recuperi riguardavano, tra l'altro, la gestione del settore cargo, i costi del personale, il catering di bordo e i compensi del management. La società contestava il raddoppio dei termini di accertamento, la motivazione dell'atto e la qualificazione dei costi come non inerenti. Chiedeva inoltre l'applicazione del principio del favor rei, sostenendo che la condotta dissipativa era stata attribuita penalmente ai componenti del consiglio di amministrazione e non alla società.
La decisione
La Commissione ha riunito gli appelli e li ha accolti solo parzialmente. Ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini, ritenendo irrilevante la successiva prescrizione del reato, e ha confermato i recuperi fondati sull'antieconomicità dei costi, ritenuta idonea a interrompere il nesso di inerenza. Ha inoltre riconosciuto la legittimità del recupero relativo al catering di bordo, escludendo che il principio di neutralità dell'IVA potesse impedire l'indetraibilità dell'imposta relativa a costi non inerenti. Sono state considerate rinunciate le pretese relative alla plusvalenza sulla partecipazione YYY e ai costi di consulenza. È stata invece accolta la richiesta della società di eliminare le sanzioni, poiché la sentenza penale aveva attribuito ai componenti del management la condotta illecita dissipativa che aveva determinato i recuperi fiscali: la responsabilità per infedele dichiarazione è stata quindi riferita al management e non alla società. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 4 del D.Lgs. 74/2000
violazioni fiscali penalmente rilevanti oltre la soglia prevista
La rilevanza penale delle violazioni fiscali ha costituito il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento.
Art. 216 del R.D. 267/1942
condotte di bancarotta fraudolenta
La norma è stata richiamata nell'ambito delle indagini penali sulla gestione dissipativa della società e sulle responsabilità degli amministratori.
Art. 331 del codice di procedura penale
obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali
La Commissione ha ritenuto che i presupposti per il raddoppio dei termini dovessero essere valutati al momento originario dell'accertamento, senza rilevanza della successiva estinzione del reato per prescrizione.
Art. 39, comma 1, del D.P.R. 600/1973
accertamento analitico-induttivo
La società sosteneva che l'antieconomicità, da sola, non dimostrasse la non inerenza; la Commissione ha invece ritenuto che l'eccessiva anomalia economica potesse interrompere il nesso di inerenza e giustificare il recupero.
Art. 57 del D.Lgs. 546/1992
divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello
La contestazione relativa all'inapplicabilità del raddoppio dei termini per l'IRAP è stata dichiarata inammissibile perché formulata per la prima volta in appello.
Art. 8, comma 1, del D.L. 16/2012
La società lo ha richiamato in relazione alla deducibilità dei costi collegati alla commissione di illeciti, ma la decisione si è fondata principalmente sull'antieconomicità e sulla non inerenza dei costi.
Principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria
Quando una sentenza penale accerta che la condotta illecita e dissipativa è stata commessa personalmente dagli amministratori o dal management, le sanzioni per infedele dichiarazione possono essere escluse nei confronti della società se non è dimostrabile una sua autonoma responsabilità.
Massime di principio
- L'antieconomicità marcata e ingiustificata di un costo può essere utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per contestarne l'inerenza e negarne la deducibilità, anche quando il costo risulta formalmente contabilizzato.
- La valutazione di non inerenza può incidere anche sulla detraibilità dell'IVA: se il costo non è qualificabile come costo dell'impresa, l'IVA relativa non beneficia del principio di neutralità.
- La responsabilità per le sanzioni tributarie deve essere riferita al soggetto cui è imputabile la violazione. Se una sentenza penale individua negli amministratori o nel management gli autori esclusivi della condotta fraudolenta o dissipativa, la società può ottenere l'annullamento delle sanzioni, pur restando eventualmente dovute le maggiori imposte.
- Il raddoppio dei termini di accertamento va valutato sulla base dei presupposti esistenti al momento dell'accertamento; la successiva prescrizione o estinzione del reato non elimina necessariamente la legittimità del raddoppio.
- In appello non possono essere introdotte eccezioni nuove non formulate nel giudizio di primo grado, salvo i casi previsti dalla legge.
- L'esito può essere parzialmente favorevole a entrambe le parti: l'Amministrazione può ottenere la conferma dei recuperi fiscali, mentre il contribuente può ottenere l'eliminazione delle sanzioni per assenza di responsabilità personale.
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