Sentenza del 06/07/2017 n. 522 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 183 - Principio di neutralità fiscale - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Rimborso dell'eccedenza di IVA - Procedura di controllo - Sanzione al seguito di una verifica fiscale - Proroga del termine di rimborso - Esclusione interessi di mora - Condotta del soggetto passivo ed eccessiva durata della verifica fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
X Agriculture aveva chiesto il rimborso di un'eccedenza IVA di circa 4,49 miliardi di fiorini. L'amministrazione tributaria aveva avviato una verifica fiscale, inflitto tre ammende per risposte tardive alle richieste di informazioni e differito il rimborso fino alla conclusione della verifica, durata quasi due anni. L'amministrazione aveva inoltre negato gli interessi di mora, ritenendo che il ritardo fosse imputabile alla mancata collaborazione della società. La controversia riguardava la compatibilità di tale disciplina con l'articolo 183 della direttiva IVA, il principio di neutralità fiscale e il principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione osta a una normativa che consenta di differire il rimborso dell'eccedenza IVA fino alla notifica del verbale di verifica e di negare automaticamente gli interessi di mora solo perché il contribuente è stato sanzionato per mancata collaborazione. Il termine di rimborso può essere prorogato per la durata della verifica soltanto nella misura necessaria alla sua effettiva conclusione. Deve essere valutata concretamente la parte del ritardo imputabile al contribuente: questi non può pretendere interessi per il ritardo da lui stesso causato, ma non può neppure perdere gli interessi per l'intera durata di una verifica eccessiva, quando il ritardo non sia prevalentemente o interamente a lui imputabile. Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno conformemente al diritto dell'Unione e, se necessario, disapplicare la normativa nazionale incompatibile.
Norme richiamate
Articolo 183 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)
Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.
Le modalità di rimborso sono lasciate agli Stati membri, ma devono rispettare la neutralità fiscale, garantire il rimborso entro un termine ragionevole e non esporre il soggetto passivo a rischi o perdite finanziarie ingiustificate. In caso di ritardo irragionevole, devono essere corrisposti interessi di mora.
Articolo 288, terzo comma, TFUE
Impone ai giudici nazionali di interpretare il diritto interno, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità delle direttive, così da garantirne l'effettività.
Articolo 37, paragrafi 4 e 6, del codice ungherese di procedura tributaria XCII del 2003
La normativa nazionale consentiva di prorogare il termine di rimborso fino alla notifica del verbale di verifica e di escludere gli interessi quando il ritardo fosse collegato a una carenza di diligenza del contribuente. La Corte ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione l'applicazione automatica di tali effetti senza verificare l'effettiva incidenza della condotta del contribuente sulla durata complessiva della verifica.
Massime di principio
- Una verifica fiscale può giustificare il differimento del rimborso IVA solo per il tempo effettivamente necessario e proporzionato allo svolgimento della verifica.
- L'irrogazione di una sanzione per mancata collaborazione non consente automaticamente all'amministrazione di escludere tutti gli interessi di mora o di prolungare indefinitamente il procedimento.
- Occorre distinguere il ritardo concretamente imputabile al contribuente da quello derivante dall'inerzia, dalla complessità non necessaria o dall'organizzazione dell'amministrazione.
- Se il rimborso avviene oltre un termine ragionevole, il contribuente deve essere compensato mediante interessi di mora, almeno per il periodo di ritardo non imputabile alla sua condotta.
- Le norme nazionali devono essere interpretate in modo conforme al diritto dell'Unione; qualora ciò non sia possibile, il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione incompatibile nei limiti necessari.
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