Sentenza del 06/07/2017 n. 519 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 199, paragrafo 1, lettera c) - Mancata registrazione ai fini dell'IVA - Inversione contabile - Carattere ipotetico della questione pregiudiziale - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale - Definizione di "Soggetto passivo" indipendente- Definizione di "attività economica".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento con cui l'amministrazione fiscale gli ha richiesto retroattivamente l'IVA su operazioni immobiliari effettuate tra il 2005 e il 2009, ritenendolo soggetto passivo nonostante la mancata registrazione IVA. Ha sostenuto che, una volta riconosciuta retroattivamente la sua qualità di soggetto passivo, avrebbe dovuto applicarsi anche il meccanismo dell'inversione contabile per le operazioni effettuate con acquirenti registrati ai fini IVA. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi la compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale che subordinava l'inversione contabile alla registrazione IVA sia del cedente sia dell'acquirente.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale. Ha rilevato anzitutto di non essere competente per l'operazione del 13 settembre 2006, anteriore all'adesione della Romania all'Unione europea. Per le operazioni successive al 1° gennaio 2007, la Corte ha osservato che l'inversione contabile prevista dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 costituisce un'eccezione tassativa al principio secondo cui l'IVA è dovuta dal cedente. Tale meccanismo è applicabile alle cessioni immobiliari solo se ricorrono specifiche condizioni, tra cui l'applicazione del regime di imponibilità opzionale previsto dall'articolo 137. Nel caso concreto non risultava che tali condizioni fossero soddisfatte, né che il ricorrente avesse esercitato l'opzione per l'imposizione. Pertanto, la questione sulla rilevanza della registrazione IVA era ipotetica e non necessaria per decidere la controversia nazionale. La Corte non ha quindi deciso nel merito della legittimità dell'accertamento fiscale, rimettendo tale valutazione al giudice rumeno.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica.
La qualifica di soggetto passivo dipende dall'esercizio indipendente di un'attività economica, non dalla registrazione formale ai fini IVA. La Corte ha tuttavia assunto come dato del procedimento nazionale la qualificazione del ricorrente come soggetto passivo.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 12
Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un'operazione relativa alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.
Gli Stati membri possono assoggettare a IVA anche determinate operazioni immobiliari occasionali, quali cessioni di fabbricati prima della prima occupazione o di terreni edificabili.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 135 e 137
Gli Stati membri esentano determinate cessioni immobiliari, ma possono accordare ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione.
Le cessioni immobiliari rientranti nelle categorie indicate sono, in linea generale, esenti; l'inversione contabile può operare solo se lo Stato membro ha previsto l'opzione per l'imposizione e questa è stata validamente esercitata.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 193
L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile.
La regola generale individua il cedente o prestatore come debitore dell'IVA, salvo le specifiche eccezioni previste dalla direttiva.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 199, paragrafo 1, lettera c)
Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate cessioni di beni immobili (...) qualora il cedente abbia optato per l'imposizione.
L'inversione contabile per gli immobili è un'eccezione tassativa e non può essere estesa a operazioni diverse da quelle espressamente contemplate dalla disposizione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 395
Il Consiglio (...) può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva.
Un'applicazione dell'inversione contabile al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 199 richiede una specifica autorizzazione europea; in assenza di tale autorizzazione, gli Stati membri non possono ampliare autonomamente l'ambito del meccanismo.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 411 e 413
La direttiva 77/388/CEE è abrogata; la presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007.
Per la Romania, la Corte può interpretare il diritto IVA dell'Unione solo per fatti successivi all'adesione, avvenuta il 1° gennaio 2007, e per tali fatti rileva la direttiva 2006/112.
Massime di principio
- Il riconoscimento retroattivo della qualifica di soggetto passivo IVA non comporta automaticamente il diritto all'inversione contabile: occorre verificare separatamente tutte le condizioni sostanziali e formali previste dalla normativa europea e nazionale.
- L'inversione contabile è un'eccezione alla regola ordinaria e può essere applicata solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva IVA o da una specifica autorizzazione europea.
- Per le cessioni immobiliari occorre distinguere tra operazioni normalmente imponibili e operazioni normalmente esenti per le quali lo Stato abbia previsto l'opzione per l'imposizione; solo in quest'ultima ipotesi può rilevare l'articolo 199, paragrafo 1, lettera c).
- La registrazione IVA può essere una condizione prevista dalla normativa nazionale per applicare l'inversione contabile, ma la sua rilevanza non può essere valutata astrattamente se il meccanismo europeo non è comunque applicabile all'operazione.
- Una domanda pregiudiziale è irricevibile quando si fonda su una premessa giuridica errata o su una questione ipotetica, ossia quando la risposta non è necessaria per risolvere la controversia nazionale.
- Nelle controversie relative a fatti anteriori all'adesione di uno Stato all'Unione europea, la Corte di giustizia non è competente a interpretare il diritto dell'Unione applicabile a tali fatti.
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