Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34820/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione di un terreno proposta da un soggetto nei confronti di più comproprietari. Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando l'attore proprietario per intervenuta usucapione. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione ritenendo non provata la detenzione/possesso del bene "uti dominus" per il tempo richiesto. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) deduceva la violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., sostenendo che l'appello era stato proposto e trattato senza il necessario contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, con conseguente nullità/inammissibilità dell'impugnazione; 2) denunciava violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., oltre agli artt. 111 Cost. e 116 c.p.c., censurando la valutazione delle prove testimoniali compiuta dalla Corte d'appello e la conclusione circa il mancato raggiungimento della prova del possesso utile all'usucapione; 3) lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che il possesso fosse continuato, pacifico e non contrastato dai proprietari apparenti, e che la Corte avesse trascurato tale circostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata risultava pronunciata anche nei confronti degli altri litisconsorti del giudizio di merito, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche ad essi; ha inoltre escluso la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, applicando il principio di economia processuale, poiché il ricorso era comunque destinato al rigetto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che esso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione supera il minimo costituzionale. Ha infine respinto il terzo motivo, qualificandolo come ulteriore contestazione della valutazione delle testimonianze e non come vero omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario nel giudizio di appello; la Corte non accoglie la censura perché la doglianza era mal posta rispetto alla reale partecipazione delle parti al giudizio di merito.

  • art. 331 c.p.c.

    la Corte richiama la regola dell'integrazione del contraddittorio, ma reputa superfluo assegnare il termine perché il ricorso era comunque da rigettare e l'adempimento avrebbe solo aggravato e dilatato il processo.

  • art. 1158 c.c.

    norma sull'usucapione richiamata per contestare l'apprezzamento probatorio, ma la Corte non entra nel merito perché la censura investe la valutazione delle prove del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere una errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte osserva che il ricorrente, in realtà, mira a rivalutare l'esito istruttorio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che l'apprezzamento degli elementi istruttori spetta al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    indicati dal ricorrente come parametri di impugnazione per violazione di legge e nullità, ma la doglianza è ritenuta inammissibile perché volta a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    la Corte richiama il nuovo perimetro del vizio motivazionale dopo la riforma, limitato al "minimo costituzionale", escludendo che le censure del ricorrente integrino omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in collegamento al comma 1-quater per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di un vizio di litisconsorzio necessario deve essere coerente con la reale struttura del processo di merito: se la sentenza impugnata risulta pronunciata anche nei confronti delle altre parti necessarie, il ricorso deve essere proposto anche contro di esse; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è comunque destinato al rigetto, il giudice di legittimità può evitare l'integrazione del contraddittorio se tale adempimento produrrebbe soltanto un inutile aggravio e un ritardo nella definizione del processo, senza beneficio effettivo per il contraddittorio.
  • La censura che, sotto le vesti della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove testimoniali compiuto dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale; non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • In tema di usucapione, la prova del possesso utile deve essere fornita secondo le regole ordinarie, ma la valutazione circa la sufficienza e attendibilità delle risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura proposta in cassazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.