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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36655/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 24 febbraio 2026 della Corte d’appello di Bari, che aveva riformato la decisione del Tribunale riducendo la pena a quattro mesi di arresto e 1.600 euro di ammenda e confermandola nel resto. Era stato ritenuto responsabile della contravvenzione di guida senza patente, contestata ai sensi dell’art. 116, commi 1 e 15, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Con un unico motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, indicata nel ricorso come prevista dall’art. 131-bis c.p.p. La Cassazione ha rilevato che la censura non specificava il vizio denunciato e che la sua esposizione faceva riferimento a reati diversi da quello oggetto del procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha giudicato la censura generica e, comunque, manifestamente infondata: la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché il requisito della non abitualità manca quando la rilevanza penale della condotta è configurabile, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, soltanto in caso di recidiva nel biennio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che vi fossero elementi per ritenere il ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La responsabilità penale e la pena stabilita in appello restano ferme.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 1 e 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Ed invero la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.

    La contravvenzione di guida senza patente prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada presuppone la recidiva nel biennio; tale elemento esclude il requisito della non abitualità richiesto per la causa di non punibilità per particolare tenuità.

  • art. 131-bis c.p.

    Ed invero la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la non abitualità del comportamento e non può essere riconosciuta per la contravvenzione in esame, la cui rilevanza penale presuppone la recidiva nel biennio.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata qui in 3.000 euro.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la non abitualità del comportamento; non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada, quando la rilevanza penale della condotta presuppone la recidiva nel biennio.
  • È inammissibile la censura che non individua il vizio denunciato e che, nella sua esposizione, si riferisce a reati diversi da quello per cui si procede.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso seguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione dell’inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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