Cassazione Penale, Ordinanza n. 36591/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 29 gennaio 2026 della Corte di appello di Roma, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 27 maggio 2025, aveva rideterminato — a seguito di concordato in appello — la pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 in dieci mesi di reclusione ed euro 1.667 di multa, confermando nel resto. Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse ratificato la pena concordata senza valutare il fatto e senza ridimensionare la gravità complessiva della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, sono deducibili le questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e all’eventuale difformità della decisione rispetto all’accordo; non sono invece proponibili doglianze sui motivi rinunciati né sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Inoltre, non sono censurabili in cassazione i vizi della determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità, in ragione della natura consensuale e della funzione deflattiva dell’istituto. La doglianza sulla ratifica della pena concordata, oltre a riguardare una valutazione non censurabile, è stata ritenuta generica. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso in cassazione con cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel ricorso contro la sentenza di concordato in appello, le censure ammissibili sono circoscritte ai profili di formazione e validità dell’accordo e alla conformità della decisione; non possono riguardare motivi rinunciati o l’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento.
Avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso in cassazione con cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel giudizio di cassazione contro la sentenza di concordato in appello non è consentito lamentare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 27 maggio 2025 dal Tribunale della stessa città, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la pena irrogata a Christian D'Angelo per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 in mesi dieci di reclusione ed euro 1.667,00 di multa, confermando nel resto.
La norma individua il reato per il quale era stata irrogata la pena rideterminata in appello; la decisione di cassazione non riesamina nel merito la responsabilità o la pena.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono ammissibili le censure relative alla formazione della volontà di aderire all’accordo, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto alla richiesta concordata.
- Nel medesimo giudizio non sono consentite censure concernenti motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
- La determinazione della pena concordata in appello non è censurabile in cassazione per vizi che non ne comportino l’illegalità, avuto riguardo alla natura consensuale e alla funzione deflattiva dell’istituto.
- È inammissibile la censura generica che contesti la ratifica della pena concordata senza individuare un profilo di illegittimità deducibile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36593/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36595/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36601/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36603/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36604/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36606/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →