Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36593/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 6 ottobre 2025 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale ai danni di alcuni carabinieri. Con i primi tre motivi ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sulla configurabilità del reato, sul concorso nell’altrui condotta minacciosa e sulla qualificazione del fatto come resistenza anziché oltraggio a pubblico ufficiale. Con il quarto motivo ha censurato la giustificazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi richiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e riproponevano le doglianze d’appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni del loro rigetto. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto non consentito: la valutazione del giudice di merito è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o non dà conto degli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti preponderanti; inoltre, la censura era generica e non indicava quale uso scorretto di quei criteri fosse stato compiuto dalla Corte d’appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Andrea Bonaccorsi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'artt. 337, cod. pen., nei confronti di alcuni carabinieri, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) configurabilità del reato; 2) concorso nell'altrui condotta minacciosa; 3) qualificazione del fatto come resistenza anziché come oltraggio a p.u.; 4) giustificazione del trattamento sanzionatorio.

    La disposizione è indicata come fattispecie per la quale l’imputato era stato condannato; la Corte non approfondisce nel merito gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 133 c.p.

    In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti.

    La valutazione del trattamento sanzionatorio è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e individua, anche per richiamo, gli elementi dell’art. 133 c.p. considerati prevalenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; sono inammissibili le censure che, pur formulate come violazioni di legge o vizi di motivazione, si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La riproposizione delle doglianze già sottoposte al giudice d’appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione che le ha respinte, non costituisce una censura idonea in cassazione.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio costituisce giudizio di fatto del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti preponderanti.
  • La censura relativa al trattamento sanzionatorio deve indicare in modo specifico le ragioni per cui il giudice avrebbe applicato scorrettamente i criteri dell’art. 133 c.p.; una doglianza generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialePena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.