Cassazione Penale, Ordinanza n. 36603/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 13 novembre 2025 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Ha dedotto vizi di motivazione e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consente alla parte di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso, tuttavia, era stato redatto, sottoscritto e presentato personalmente, senza la sottoscrizione di un difensore abilitato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché proposto personalmente dall’imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nello speciale albo della Corte di cassazione, come richiesto dall’art. 613, comma 1, c.p.p. La Corte ha precisato che tale disciplina si applica ai ricorsi contro qualsiasi tipo di provvedimento e ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite che aveva già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione di legittimità costituzionale. Non essendo ravvisabile l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale era stata confermata la condanna; la Corte non esamina nel merito la contestazione.
A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore iscritto nello speciale albo e non può essere presentato personalmente dalla parte, a pena d’inammissibilità; la regola si applica ai ricorsi contro qualsiasi tipo di provvedimento.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato.
La disposizione è applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore abilitato.
All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando non risulti l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63
A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
La modifica legislativa ha introdotto l’obbligo di proporre il ricorso per cassazione tramite un difensore iscritto nello speciale albo, escludendo la presentazione personale della parte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione penale non può essere proposto personalmente dalla parte: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena d’inammissibilità.
- L’obbligo di patrocinio qualificato per il ricorso per cassazione si applica ai ricorsi contro qualsiasi tipo di provvedimento.
- Dichiarato inammissibile il ricorso, il proponente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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