Cassazione Penale, Ordinanza n. 36595/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato: l’assenza di una programmazione unitaria delle condotte, ammessa dalla stessa difesa, esclude il presupposto dell’identità del disegno criminoso richiesto per la continuazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 21 novembre 2025 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di alcuni carabinieri. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della continuazione con un precedente reato analogo, separatamente giudicato. Il testo riferisce che la difesa riconosceva che i due episodi erano scaturiti da distinti fattori scatenanti e che non vi era stata una programmazione di tutte le condotte già al momento del primo episodio.
Norme richiamate
Michele Cannata impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'artt. 337, cod. pen., nei confronti di alcuni carabinieri
La norma identifica il reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione degli elementi costitutivi del delitto.
È lo stesso difensore a rilevare che «i due episodi sono scaturiti da distinti fattori scatenanti» e che, perciò, «non si possa parlare di una vera programmazione di tutte le condotte delittuose già in occasione della prima»: ciò che, però, costituisce il presupposto dell'identità del disegno criminoso e del regime sanzionatorio di favore dell'art. 81, secondo comma, cod. pen..
La continuazione presuppone l’identità del disegno criminoso, che richiede la programmazione delle condotte delittuose già al momento del primo episodio; la diversità dei fattori scatenanti e l’assenza di tale programmazione escludono il riconoscimento del regime di favore.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile assenza di colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede che i reati siano espressione di un disegno criminoso unitario già programmato al momento della commissione del primo; la mera analogia tra i reati non è sufficiente.
- La dichiarata derivazione di episodi da distinti fattori scatenanti e l’assenza di una programmazione originaria delle condotte sono incompatibili con l’identità del disegno criminoso e con il regime sanzionatorio della continuazione.
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