Cassazione Penale, Ordinanza n. 36601/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 23 settembre 2025, che aveva confermato la sua condanna per il delitto previsto dall'art. 335 c.p. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione: in primo luogo, ha contestato la sussistenza del reato sostenendo che il bene custodito e non rinvenuto fosse privo di significativo valore economico; in secondo luogo, ha lamentato l'omessa declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che i motivi erano manifestamente infondati e generici, perché riproponevano le censure formulate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irrilevante il valore economico del bene ai fini dell'offensività della condotta, poiché il reato tutela l'autorità dei provvedimenti amministrativi, e ha osservato che la dedotta irrilevanza del valore era rimasta una mera asserzione difensiva. Ha inoltre condiviso l'esclusione della particolare tenuità: il bene era un'autovettura di obiettiva rilevanza economica, l'imputato aveva manifestato marcato disinteresse per gli obblighi di custode e risultava gravato da numerosi precedenti per reati di analoga indole. Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato: che il valore economico del bene oggetto di custodia e non rinvenuto è irrilevante ai fini dell'offensività della condotta, trattandosi di reato a protezione dell'autorità dei provvedimento amministrativi.
Il reato tutela l'autorità dei provvedimenti amministrativi; pertanto, l'offensività della condotta non dipende dal valore economico del bene custodito e non rinvenuto.
che, infine, la particolare tenuità va esclusa sia per l'obiettiva rilevanza economica del bene (un'autovettura), sia per il marcato disinteresse dell'imputato rispetto agli obblighi di custode, sia per i suoi numerosi precedenti penali per reati di analoga indole.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la rilevanza economica del bene, il disinteresse dell'imputato per gli obblighi di custodia e i precedenti per reati di analoga indole, valutati nel caso concreto, depongono contro la sua applicazione.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti privo di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel reato di cui all'art. 335 c.p., che tutela l'autorità dei provvedimenti amministrativi, il valore economico del bene sottoposto a custodia e non rinvenuto non è decisivo ai fini dell'offensività della condotta.
- La particolare tenuità del fatto va valutata considerando congiuntamente le caratteristiche e la rilevanza economica del bene, la condotta dell'imputato rispetto agli obblighi di custodia e i suoi precedenti; tali elementi possono giustificarne l'esclusione.
- Sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza i motivi di ricorso che si limitano a riproporre le censure già formulate in appello senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
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