Cassazione Penale, Ordinanza n. 36604/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura si limitava alla sua enunciazione, senza alcuna effettiva argomentazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Torino del 30 settembre 2025, che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 129 c.p.p., senza tuttavia sviluppare argomentazioni concrete a sostegno della doglianza.
Norme richiamate
ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione.
Il ricorso è inammissibile perché si limita all'enunciazione della doglianza, senza alcuna effettiva argomentazione a sostegno.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso che si limita a invocare l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. senza formulare argomentazioni effettive a sostegno della censura.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che enuncia una doglianza senza sviluppare argomentazioni effettive a suo sostegno.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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