Cassazione Penale, Sentenza n. 10019/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza che aveva sostituito le misure non detentive (divieto di espatrio, dimora nella Provincia di Massa e presentazione alla PG) con la custodia cautelare in carcere. Il difensore denunciava violazione dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. per motivazione illogica e travisamento della prova, sostenendo in particolare che il Tribunale aveva ritenuto il ricorrente "irreperibile" nonostante fosse stato reperito ed avesse reso interrogatorio, e che quindi la sostituzione della misura non era giustificata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per la cessione continuata di cocaina e hashish (capo 11 e 12) e ha condiviso la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e, in subordine, di fuga) posta a base della custodia in carcere. La Corte ha richiamato la gravità e la continuità dell'attività di spaccio (almeno 400 dosi di cocaina e circa 300 grammi di hashish nel periodo di osservazione, con attività anche antecedente), la professionalità dell'agire e l'allarmante diffusione della droga nella zona, ritenendo che anche l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari (qui il pericolo di recidiva) sia sufficiente a fondare la misura cautelare. Ha inoltre ritenuto che la contestazione relativa all'irreperibilità, anche se discutibile, non incideva sul nucleo decisivo della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; il dispositivo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per l'esecuzione
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata come titolo dell'ordinanza impugnata (misure cautelari in sede di riesame). La Corte non discute la competenza a procedere ai sensi di tale articolo
Richiamato in relazione alla punibilità aggravata dei reati contestati per la continuazione; la Corte valuta la gravità nel quadro della continuazione tra i reati di spaccio
art. 73 co. 1 e co. 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sulla disciplina delle sostanze stupefacenti: co.1 (cocaina) e co.4 (hashish) utilizzate per qualificare i reati di cessione. La gravità dei fatti ai sensi di queste norme alimenta la valutazione della pericolosità sociale
art. 274 co. 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Previsione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e pericolo di recidiva). La Corte ha ritenuto che tali esigenze sussistessero, in particolare il pericolo di recidiva, giustificando la custodia carceraria
art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione invocato dal ricorrente (vizio di motivazione/travisamento della prova). La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché non attaccava il nucleo decisivo della motivazione (pericolosità derivante dalla gravità e dalle modalità del reato)
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, per stabilire che non è necessaria la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma regolamentare richiamata per la trasmissione del dispositivo al Pubblico Ministero per l'esecuzione della misura
Massime di principio
- Per applicare una misura cautelare personale è sufficiente la sussistenza di una sola delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di recidiva); la presenza del pericolo di recidiva, adeguatamente motivata, può da sola giustificare la custodia in carcere
- La gravità del fatto, la continuità dell'attività illecita, le quantità di sostanza sequestrate o accertate e la professionalità dell'azione (es. gestione di una "piazza di spaccio") sono elementi decisivi per la valutazione della pericolosità sociale e dell'adeguatezza della misura cautelare
- Una censura in cassazione che impugni soltanto profili secondari o fatti accessori (es. il dubbio sull'irreperibilità) difficilmente pregiudica una motivazione fondata primariamente su elementi più gravi e strutturali; il ricorso deve colpire il nucleo essenziale della decisione
- La sostituzione di misure non detentive con la custodia cautelare è lecita se il giudice del riesame valuta che le misure precedenti non siano adeguate e proporzionate alla concreta situazione di pericolo
- In fase difensiva è fondamentale concretizzare e documentare specificamente ogni censura di fatto (es. prova dell'effettiva presenza e collaborazione dell'indagato) e dimostrare che tali fatti incidono sul motivo decisivo della misura cautelare, non solo su aspetti marginali
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione può comportare condanne al pagamento delle spese e, in alcuni casi, di somme alla Cassa delle Ammende; bisogna valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo
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