Cassazione Civile, Ordinanza n. 09567/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dalla banca creditrice, poi cessionaria del credito, per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la compravendita di un immobile tra il debitore e una sua cognata. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che l'atto avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale del creditore e che vi fossero i presupposti soggettivi e oggettivi dell'art. 2901 c.c. La Corte d'appello ha confermato la decisione, respingendo in particolare il motivo con cui il debitore sosteneva che la vendita fosse un atto dovuto, compiuto per estinguere un debito scaduto e per liberare l'immobile dall'ipoteca. In cassazione il ricorrente deduce tre censure: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla scadenza del debito adempiuto; 2) omesso esame di fatti decisivi, relativi all'obbligo di estinguere il mutuo e alla facoltà di estinzione anticipata del finanziamento; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ignorato un'ammissione della banca circa l'impossidenza del debitore e avrebbe dovuto ritenere provato che l'alienazione era l'unico mezzo per adempiere agli obblighi assunti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza d'appello era effettiva, intelligibile e sufficiente al minimo costituzionale, e perché il vizio denunciato non consente di sindacare la correttezza della valutazione di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per errore di sussunzione, sia perché non superava la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme, oltre che per difetto dei requisiti rigorosi richiesti per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a colpire un argomento svolto solo ad abundantiam dalla corte d'appello e non una ratio decidendi, con conseguente difetto di interesse. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore importo previsto dal d.p.r. n. 115/2002.
Norme richiamate
Per sottrarre l'atto alla revocatoria non basta allegare una generica necessità di alienare il bene; occorre provare che la vendita fosse indispensabile per estinguere un debito scaduto e posto in mora, secondo i presupposti della norma.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione rileva solo quando manchi una motivazione effettiva; non consente di censurare la sufficienza o la correttezza della valutazione di merito se la decisione è comunque percepibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è deducibile solo con riferimento a un fatto storico decisivo e specificamente indicato; non può essere utilizzato per contestare questioni, argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori.
In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
La censura non può essere utilizzata per trasformare in errore di diritto una contestazione in fatto sulla valutazione del materiale probatorio o sul significato di un'affermazione processuale non decisiva.
La Corte richiama la mora del debitore come presupposto che il ricorrente avrebbe dovuto provare per fondare la tesi dell'atto dovuto volto a pagare un debito scaduto.
È stato attivato il meccanismo della proposta di definizione accelerata e poi la trattazione in camera di consiglio a richiesta del ricorrente.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi della norma.
Sussistendo i presupposti di legge, il ricorrente è stato condannato al pagamento di somme per responsabilità aggravata, oltre alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
R.D. n. 646/1905, artt. 12 e 13
Sono richiamati dalla parte ricorrente come base normativa della facoltà di estinzione anticipata del credito fondiario.
D.P.R. n. 7/1976, art. 7
È richiamato dalla parte ricorrente quale norma modificativa della disciplina del credito fondiario sulla estinzione anticipata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva di una motivazione effettiva; non basta prospettare una diversa lettura delle prove o una motivazione ritenuta insufficiente dalla parte.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; sono inidonee censure che riguardino questioni giuridiche, deduzioni difensive o una pluralità indistinta di circostanze probatorie.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può denunciare l'omesso esame del fatto decisivo se non vengono specificate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Non è impugnabile in cassazione un'affermazione contenuta nella sentenza che sia svolta solo ad abundantiam e non incida sulla ratio decidendi, poiché manca l'interesse a censurarla.
- Nell'azione revocatoria, chi invoca la causa di giustificazione dell'atto dispositivo come necessario ad adempiere un debito scaduto deve fornire prova rigorosa dei presupposti dell'obbligazione estinta, della sua scadenza e della mora, non potendo limitarsi a dedurre la propria incapienza patrimoniale.
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