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Sentenza

Sentenza n. 614/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo, emesso dal Tribunale civile di Reggio Calabria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 737/2024, con cui il Tribunale civile di Reggio Calabria aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 30.206,12, degli interessi e delle spese della procedura monitoria. Il decreto era stato notificato al Comune, non opposto nei termini e successivamente dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; il titolo era stato quindi nuovamente notificato all'ente. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Comune e ha chiesto l'ordine di pagamento entro un termine perentorio, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Ha chiesto inoltre gli interessi moratori commerciali previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e il rimborso delle spese strumentali al rilascio e alla notifica del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto abbia valore di cosa giudicata e possa costituire titolo per il giudizio di ottemperanza, purché sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Nel caso concreto tale condizione risultava soddisfatta e, inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché il Comune non aveva dimostrato l'avvenuto pagamento, il Tribunale ha ordinato all'ente di dare piena e integrale esecuzione al decreto ingiuntivo mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha riconosciuto anche gli interessi moratori commerciali, in quanto compresi nella domanda monitoria e nella formula del decreto ingiuntivo, nonché, se documentate, le spese per il decreto di esecutorietà, la registrazione e la notificazione del decreto. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, autorizzato a delegare altro funzionario, attribuendogli il compito di compiere tutte le operazioni contabili e finanziarie necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione, reperimento e pagamento delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione necessaria per proporre l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 656 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto è impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei casi limitati previsti dalla norma, assumendo valore di cosa giudicata.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori commerciali sono dovuti quando risultano compresi nella domanda monitoria e nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 196 novies disp. att. c.p.c.

    È richiamato in relazione all'asseverazione di conformità della copia notificata del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ha valore di cosa giudicata e può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • L'azione di ottemperanza fondata su un decreto ingiuntivo contro una pubblica amministrazione presuppone, oltre alla definitività ed esecutorietà del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza della mancata esecuzione di un titolo giudiziale da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine perentorio per il pagamento e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi e le spese ulteriori direttamente risultanti dal titolo esecutivo o strumentali alla sua formazione, registrazione, notificazione ed esecuzione, purché documentati ove richiesto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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