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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25566/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da una domanda con cui due soggetti, acquirenti di un'unità immobiliare al primo piano, chiedevano di accertare di avere acquistato per usucapione, in via alternativa, la comproprietà oppure una servitù di passaggio su una scala che dal cortile conduce al terrazzo di loro proprietà. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato le domande ritenendo non provato il possesso continuato per oltre venti anni, perché il possesso sarebbe stato interrotto nel novembre 2005 dall'apposizione di un cancello nel punto di accesso della scala al cortile. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe valorizzato un precedente giudizio possessorio come se avesse efficacia di giudicato nel giudizio petitorio; con il secondo e il terzo hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1061, 1158 e 1146 c.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse considerato le deposizioni testimoniali e la CTU, dalle quali emergerebbe il possesso della scala da parte dei danti causa fin dal 1980 e la possibilità di cumulare il possesso degli autori con quello dei successori, così da raggiungere il ventennio utile all'usucapione prima dell'atto interruttivo del novembre 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non ha attribuito efficacia di giudicato al procedimento possessorio, ma si è limitata a trarre da quel giudizio il fatto storico dell'apposizione del cancello, fatto rilevante ai fini dell'interruzione del possesso. Ha inoltre ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che, ai fini dell'accessione del possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., il successore a titolo particolare può unire il proprio possesso a quello del dante causa solo se, dopo l'acquisto, abbia instaurato un autonomo rapporto di fatto con il bene; nel caso concreto la Corte territoriale aveva dato atto del possesso dei danti causa fino al marzo 2005, ma aveva correttamente rilevato la mancanza di prova del possesso degli acquirenti nel periodo successivo fino al novembre 2005. Conseguentemente, oltre al rigetto, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e, ritenuta la decisione conforme alla proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ponendo a loro carico ulteriori somme a titolo sanzionatorio, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il richiamo al giudicato non era fondato, perché il giudice di merito non ha attribuito efficacia vincolante al precedente giudizio possessorio nel diverso giudizio petitorio, ma ne ha considerato solo un fatto storico.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    sono stati richiamati nel motivo, ma la Corte rileva che non vi era una censura effettivamente sviluppata sulla valutazione della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei primi e nel terzo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1061 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di servitù; la Corte non ravvisa una sua violazione, poiché il problema decisivo era la prova del possesso utile all'usucapione.

  • art. 1146 c.c.

    il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del dante causa solo se il trasferimento è assistito da un titolo astrattamente idoneo e se il successore instaura un proprio rapporto di fatto con il bene.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per sostenere il maturare dell'usucapione ventennale, ma la Corte esclude il presupposto fattuale del possesso continuato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la trattazione è avvenuta a seguito di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o manifesta infondatezza.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte, avendo deciso in conformità alla proposta, applica la condanna per responsabilità aggravata e dispone somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio petitorio il giudice può valorizzare i fatti accertati in un precedente giudizio possessorio come elementi di prova o di ricostruzione storica, senza che ciò implichi violazione del giudicato sostanziale, purché non gli attribuisca efficacia vincolante sul diverso oggetto della domanda.
  • Ai fini dell'accessione del possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., il successore a titolo particolare non si avvantaggia automaticamente del possesso del dante causa: occorre dimostrare anche un proprio rapporto di fatto con il bene nel periodo successivo al trasferimento.
  • La prova del possesso utile all'usucapione deve coprire senza lacune l'intero periodo richiesto; la sola prova del possesso del dante causa non basta se non è provato il possesso del successore per il tratto temporale necessario.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare in modo assertivo la valutazione delle prove senza una specifica critica alla ratio decidendi, la censura può essere respinta perché non scalfisce l'accertamento di merito decisivo.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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