Cassazione Penale, Sentenza n. 1433/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione subita nell'ambito di procedimento penale per associazione per delinquere finalizzata all'utilizzo di carte di credito clonate e per ricettazione, conclusosi con assoluzione irrevocabile. La Corte di appello aveva negato l'indennizzo ritenendo che il ricorrente gestisse un call center con attività abusiva di intermediazione per l'acquisto di titoli di viaggio (attività assimilabile a un'agenzia di viaggi clandestina), comportamento che, per grave negligenza e prevedibilità, avrebbe potuto ingenerare nei magistrati il ragionevole convincimento della sua partecipazione al giro di frodi. In Cassazione il ricorrente ha dedotto errori di applicazione dell'art. 314 c.p.p., contraddittorietà e travisamento del fatto critici della valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese in interrogatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'attività abusiva di intermediazione svolta dal ricorrente era idonea a creare una situazione che rendeva prevedibile l'intervento dell'Autorità giudiziaria e, quindi, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p.. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sull'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio di cognizione e sul fatto che nel collegamento di causalità rileva se la condotta del richiedente abbia creato la falsa apparenza di configurabilità del reato. È stata respinta la censura relativa al travisamento delle dichiarazioni in interrogatorio, per mancata produzione del verbale dalla difesa, e richiamato che la pronuncia assolutoria non smentisce l'emersione dell'attività abusiva. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma che regola l'equa riparazione per ingiusta detenzione è stata interpretata nel senso che il diritto all'indennizzo è escluso quando la condotta del detenuto, pur non costituendo reato, abbia rappresentato per grave negligenza, imprudenza o trascuratezza una causa prevedibile dell'intervento giudiziario che ha determinato la restrizione della libertà.
Richiamato quale norma relativa alla contestata associazione per delinquere; utilizzato per descrivere il tipo di imputazione nell'indagine originaria, anche se l'assoluzione ha escluso la responsabilità penale.
Richiamato in relazione al reato di ricettazione originariamente contestato; la Corte ha comunque ritenuto che altri elementi (l'attività abusiva di intermediazione) potessero giustificare il convincimento investigativo pur in assenza di condanna per tale reato.
Norma citata quale eventuale aggravante collegata alla contestazione penale; richiamata nel quadro delle esigenze istruttorie e delle imputazioni formulate in sede di indagine.
art. 530 comma 1 cod. proc. pen.
Norma applicata nella sentenza di assoluzione del Tribunale (assoluzione per non essere stato dimostrato il fatto), indicativa che il giudizio di merito ha ritenuto insufficiente la prova, ma senza impedire che il giudice della riparazione valorizzasse elementi diversi emersi nel procedimento d'indagine.
Massime di principio
- Il giudizio sulla richiesta di equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale di cognizione: può valutare diversamente lo stesso materiale probatorio e valorizzare elementi non decisivi per l'assoluzione penale.
- L'esistenza di un'attività abusiva o comportamenti di grave negligenza che possano aver ingenerato ragionevoli sospetti è idonea a escludere il diritto all'indennizzo anche in presenza di successiva assoluzione penale.
- Per ottenere l'indennizzo il ricorrente deve dimostrare che la sua condotta non è stata causa della ragionevole apparenza di illiceità che ha determinato la restrizione della libertà; l'onere probatorio è quindi importante e va sostenuto in modo documentale (es. verbali, testimonianze, prove sull'inesistenza della condotta contestata).
- Il giudice della riparazione non può ripudiare fatti ritenuti provati nel giudizio di cognizione, ma è libero di valorizzare elementi non decisivi in sede penale per valutare la prevedibilità dell'intervento giudiziario.
- L'assoluzione con formula piena non dà automaticamente diritto all'indennizzo se permangono fatti o comportamenti che potevano legittimamente indurre gli investigatori a misure restrittive.
- In situazioni analoghe è strategico per la difesa documentare compiutamente il profilo soggettivo (assenza di colpa grave) e fornire prove dell'inesistenza di elementi idonei a far sorgere un ragionevole convincimento nell'autorità procedente.
- La mancata produzione di atti processuali (per esempio verbali di interrogatorio) può essere considerata pregiudizievole per le censure della difesa in sede di riparazione.
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