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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1412/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce l'illegalità del trattamento sanzionatorio. Si contesta che la Corte d'appello abbia errato nell'applicare come quadro normativo l'art. 624-bis c.p., ritenendo "l'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.2 debba essere ritenuta aggravante privilegiata che, ai sensi dell'art.624-bis c.p. ultimo comma, rimane sottratta al giudizio di bilanciamento". Il motivo è che il primo giudice aveva riqualificato il fatto sugli artt. 624, 625, comma 1, n.2 e 61, comma 1, n.7 c.p.; pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto operare il bilanciamento ex art.69 c.p. ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, e non richiamare norme (624-bis) inconferenti alla fattispecie effettivamente accertata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che il richiamo al regime di cui all'art. 624-bis c.p. da parte della Corte d'appello era inconferente poiché il giudice di primo grado aveva già riqualificato il fatto come furto semplice aggravato (art.624 e art.625, comma 1, n.2). La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano, altra sezione, per nuovo esame sulla determinazione della pena. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Rappresenta il quadro edittale del furto semplice; la Corte osserva che, se le attenuanti generiche sono equivalenti alle aggravanti, la cornice di riferimento diviene quella del furto semplice previsto dall'art. 624 c.p.

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte rileva che la richiamata disposizione (e in particolare l'ultimo comma) era stata invocata dalla Corte d'appello per considerare alcune aggravanti "privilegiate" e sottrarle al bilanciamento; la Cassazione però dichiara tale richiamo inconferente quando il fatto è stato riqualificato dal primo giudice in termini diversi (furto con aggravante ex art.625 n.2).

  • art. 625, comma 1, n.2 c.p.

    l'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.2 debba essere ritenuta aggravante privilegiata che, ai sensi dell'art.624 bis c.p. ultimo comma, rimane sottratta al giudizio di bilanciamento

    La Corte d'appello aveva inteso questa aggravante come "privilegiata" e sottratta al bilanciamento; la Cassazione ritiene tale trattamento non applicabile nel caso concreto poiché la fattispecie era stata riqualificata come furto semplice con aggravante, e quindi l'art.625 non definisce un'autonoma figura di reato da anteporre alla cornice del furto semplice.

  • art. 61, comma 1, n.7 c.p.

    Riferimento alla recidiva come circostanza aggravante: la decisione evidenzia la necessità di tener conto della recidiva nel bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 69 c.p.

    Norma del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: la Corte afferma che, dopo la riqualificazione operata in primo grado, la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere al bilanciamento ex art.69 c.p. e valutare l'equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e alla recidiva.

  • art. 133 e 133-bis c.p.

    Norme relative ai criteri di determinazione e modulazione della pena; la Corte di appello le aveva richiamate per motivare la riduzione, ma la Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo esame del trattamento sanzionatorio alla luce della corretta qualificazione normativa e del bilanciamento.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato in chiusura per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità penale dell'imputato (norma di carattere processuale indicante effetti della decisione).

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado riqualifica il fatto in un diverso titolo di reato, la Corte d'appello non può applicare argomentazioni fondate sulla qualificazione originaria (es. norme speciali) senza verificarne la pertinanza alla fattispecie effettivamente accertata.
  • Quando un'aggravante è prevista come comma di un articolo che non costituisce una autonoma fattispecie di reato (es. art.625 collegato all'art.624), l'eventuale equivalenza delle attenuanti generiche alle aggravanti determina che la cornice edittale di riferimento può tornare ad essere quella del reato base (furto semplice), con conseguenze sul minimo e massimo edittale.
  • Il giudizio di bilanciamento ex art.69 c.p. è obbligatorio ogni volta che vi siano contestate contemporaneamente aggravanti e attenuanti: il corretto esercizio di questo bilanciamento è cruciale per la legittimità del trattamento sanzionatorio.
  • La Cassazione può annullare una sentenza solo limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporne il rinvio per nuovo esame lasciando ferma l'irrevocabilità della condanna quando la responsabilità è già definitivamente accertata.
  • Richiami normativi a 'aggravanti privilegiate' o ad esclusioni dal bilanciamento devono essere fatti solo se la norma invocata è effettivamente pertinente alla qualificazione giuridica posta a fondamento della condanna.

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