Cassazione Penale, Sentenza n. 1407/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello (15/09/2021) che confermava la condanna per il reato di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 c.p.). Hanno rilevato che il reato era estinto per prescrizione: il termine ordinario di prescrizione (sei anni) è decorso integralmente tra la sentenza di primo grado (5/03/2015) e la citazione a giudizio davanti alla Corte d'appello (9/07/2021), con scadenza del termine prescrizionale il 5/03/2021, data anteriore all'atto di citazione in appello. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto la doglianza sulla prescrizione. Ha rilevato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 129, comma 2 c.p.p. (assoluzione per evidente insussistenza del fatto o estraneità dell'imputato) perché nella motivazione della sentenza d'appello non risultavano elementi tali da configurare prova evidente dell'innocenza. Sentenza emessa il 25/11/2022.
Norme richiamate
art. 624 c.p. e art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
reato contestato: furto aggravato
Norma che definisce il fatto criminoso oggetto del procedimento; il fondamento materiale della vicenda penale oggetto del processo
art. 707 c.p.
contravvenzione ritenuta assorbita
La contravvenzione contestata è stata ritenuta assorbita nel reato principale e pertanto non rilevante ai fini della decisione sulla prescrizione del reato principale
art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p.p., comma 1 e comma 2
Comma 1: consente alla Corte di Cassazione di rilevare la prescrizione d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato quando ricorrono i presupposti; comma 2: prevede l'ipotesi alternativa dell'assoluzione senza rinvio quando dalla motivazione della sentenza impugnata emergono elementi tali da dimostrare in modo evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato, condizione che non sussisteva nel caso concreto
Massime di principio
- La prescrizione può estinguere il reato anche in Cassazione quando risulti che il termine prescrizionale è decorso prima di un atto processuale rilevante (qui: la citazione in appello).
- Il computo della prescrizione richiede verifica puntuale delle date degli atti rilevanti (sentenza di primo grado, atti interruttivi, citazioni, decreti): bisogna documentare ogni periodo di sospensione o interruzione.
- Se il termine ordinario di prescrizione è scaduto prima dell'inizio del procedimento d'appello, la Corte deve annullare senza rinvio per estinzione del reato, salvo che emergano dagli atti elementi di prova evidente dell'innocenza (art. 129, comma 2 c.p.p.).
- L'assoluzione per 'prova evidente' è un rimedio eccezionale: occorre che la decisione impugnata contenga valutazioni che rendano evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; in assenza di tali elementi, si procede all'annullamento per prescrizione.
- In casi simili è essenziale che la difesa documenti con precisione le date e gli atti processuali utili al conteggio della prescrizione e verifichi la presenza di eventuali atti interruttivi o sospensivi che possono far decorrere diversamente il termine prescrizionale.
- Coinvolgimento del Pubblico Ministero: la concordanza della richiesta del P.G. (se favorevole alla declaratoria di estinzione) rafforza la posizione del ricorrente ma non è sostitutiva della valutazione giurisdizionale autonoma della Cassazione.
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