Cassazione Penale, Sentenza n. 1410/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Perugia (resa in sede di rinvio dalla Cassazione) per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; in subordine ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte d'appello aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, evidenziando tra i profili rilevanti i precedenti penali dell'imputato e la gravità del fatto (omesso versamento/IVA non dichiarata per €103.200 e fatto connesso a omicidio colposo per violazione norme sicurezza sul lavoro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati i motivi: la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua sia in ordine alla negazione delle attenuanti generiche (sufficiente il richiamo ai precedenti penali e alla gravità del fatto) sia in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena (valutazione prognostica discrezionale, fondata su precedenti specifici, su un precedente affidamento in prova e sulla gravità degli eventi collegati). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma del reato contestato (illecito tributario); la condanna è stata confermata in relazione alla violazione contestata.
Elenca gli elementi per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il giudice di merito deve indicare gli elementi preponderanti e può escludere le attenuanti anche sulla base dei precedenti penali.
Stabilisce la facoltà del giudice di sospendere l'esecuzione della pena; la Corte ha richiamato il carattere discrezionale e non automatico della sospensione condizionale.
Regola il giudizio prognostico sull'astensione del condannato dalla commissione di ulteriori reati; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio negativo basato sui precedenti e sulla gravità del fatto.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, comma 2-bis
Prevede criteri particolari riferiti all'ammontare dell'IVA non dichiarata; la Corte ha osservato che i criteri non operano nella specie per l'importo rilevato.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando non si rilevi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la sanzione è stata applicata (€3.000).
Massime di principio
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi prevalentemente sui precedenti penali dell'imputato e sulla gravità del fatto; il giudice di merito non è obbligato a valutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, ma deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti.
- La concessione della sospensione condizionale della pena è discrezionale e si basa su un giudizio prognostico (art. 163 e 164 c.p.); il giudice può negare il beneficio se ritiene, anche a motivo di precedenti e della gravità dell'illecito, che non vi sia affidamento sull'astensione da futuri reati.
- Elementi economici rilevanti (es. consistente IVA non dichiarata) e la connessione del fatto a eventi gravi (es. violazioni della sicurezza correlate a omicidio colposo) possono rafforzare la valutazione negativa sulla personalità e sulla gestione imprenditoriale, ostando a riconoscimenti favorevoli.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione sindaca soprattutto la correttezza logica e la non arbitrarietà della motivazione del giudice di merito; se la motivazione indica elementi preponderanti chiari e coerenti la censura per vizio di motivazione è difficilmente accoglibile.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato è dichiarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare con attenzione la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
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