Cassazione Penale, Sentenza n. 1405/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna emessa dal Tribunale di Agrigento. Vaccaro Francesco era stato ritenuto responsabile di lesioni colpose per aver, nel corso di una lite famigliare, colpito Vaccaro Irina all'arto e alla spalla sinistra, cagionandole lesioni con prognosi di 6 giorni. Vaccaro Pasquale era stato ritenuto responsabile di lesioni dolose per aver aggredito Vaccaro Carmelo con un bastone, cagionandogli lesioni con prognosi di 20 giorni. In Cassazione i ricorrenti chiedono l'annullamento per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: contestano l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Vaccaro Irina) e sostengono che altre testimonianze (es. Vaccaro Fabiana) dimostrerebbero una diversa dinamica o l'assenza di responsabilità degli imputati
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti si risolvono in una richiesta di revisione del merito e della valutazione della prova, attività non consentita in sede di legittimità salvo specifici vizi di diritto, e ha confermato l'apprezzamento della Corte di merito che aveva ritenuto attendibile la testimonianza della persona offesa, corroborata dalle certificazioni mediche. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che delimita l'oggetto del controllo di legittimità sulla motivazione: non consente al giudice di cassazione una pura rilettura degli elementi di fatto. La Corte evidenzia che, anche dopo le modifiche legislative, resta preclusa la possibilità di sostituire la valutazione del merito compiuta dai giudici di merito
legge 20 febbraio 2006 n. 46
Ha modificato l'art. 606 c.p.p.; la decisione ricorda che tale modifica non ha esteso il sindacato di fatto della Corte di Cassazione sulla motivazione, confermando i limiti al riesame del compendio probatorio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità infondata dei ricorsi; qui è stata applicata per condannare ciascun ricorrente a 3.000 euro
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Citata a supporto del principio secondo cui non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione patrimoniale prevista dall'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 Dessimone; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006 Baratta; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009 Candita)
Precedenti richiamati per rafforzare il principio che la Corte di Cassazione non può procedere a una mera rilettura del materiale probatorio né adottare autonomi parametri di ricostruzione dei fatti; tali pronunce delineano i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione della credibilità dei testimoni come mera rivalutazione del fatto: occorre individuare un vizio di diritto o di motivazione specifico e qualificato
- Se la motivazione della Corte di merito è dettagliata e supportata da riscontri (es. certificazioni mediche), il sindacato di legittimità sarà molto limitato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile
- Per contestare in modo efficace una valutazione di merito è necessario dimostrare errori logico-giuridici nella motivazione (contraddizione insanabile, mancanza assoluta di motivazione su punti essenziali, violazione di norme probatorie), non la semplice migliore interpretazione dei fatti
- La presenza di riscontri documentali che corroborano la versione della persona offesa rafforza la decisione dei giudici di merito e rende più difficile il successo in Cassazione
- I ricorrenti rischiano la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità non priva di colpa, al versamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.): è dunque prudente valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure prima di proporre il ricorso
- Nelle impugnazioni di sentenze penali concentrate sulla testimonianza di parti-offese, è strategico puntare su censure tecniche e giuridiche ben circostanziate (es. violazione di norme sulla raccolta della prova, insufficienza motivazionale specificamente dedotta) piuttosto che su generiche contestazioni di attendibilità
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