Cassazione Penale, Sentenza n. 1409/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/10/2021 che aveva confermato la condanna di Gasparoni per il reato previsto dall'art. 189 cod. strada (commi 1, 6 e 7), contestato come consumato a Rimini il 30/03/2014. Il ricorso per cassazione articolava plurime censure: nullità per omissione di notifica del decreto di citazione a giudizio in appello; violazione del principio ne bis in idem e della disciplina dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 4 Protocollo CEDU; vizi di applicazione e interpretazione degli artt. 189, 92 e 43 c.p.; carenza dell'elemento soggettivo; travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione; vizio nella quantificazione della pena e nella mancata applicazione di cause di non punibilità e benefici (tenuità, attenuanti generiche, sospensione condizionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione: maturato il termine massimo di anni 7 e mesi 6 dalla data di consumazione e computata la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, commi 2 e 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27), la prescrizione è risultata estinta il 03/12/2021. In presenza della causa estintiva la Corte ha ritenuto superflui ulteriori esami sulle doglianze di merito o sulle nullità processuali e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. Ha altresì revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Rimini.
Norme richiamate
art. 189 cod. strada
Norma sostanziale contestata; la Corte non ha esaminato i profili di applicazione sostanziale in virtù dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione
art. 162 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali la cui inosservanza era denunciata dal ricorrente (relativa alla notifica degli atti), ma non esaminato nel merito a causa dell'estinzione del reato
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come norma processuale contestata relativamente alla citazione a giudizio in appello; non valutato nel merito per effetto della prescrizione
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze sulla procedura di impugnazione; non sindacato dalla Cassazione vista l'estinzione del reato
art. 601 cod. proc. pen.
Norma relativa alla impugnazione della sentenza in Corte di Cassazione richiamata nelle censure procedurali; non oggetto di approfondimento per decisione sulla prescrizione
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione a fatti già decisI in giudizio precedente (ne bis in idem); la Cassazione non ha approfondito il punto dato che la prescrizione estintiva prevale
Art. 4 Protocollo CEDU
Richiamato in relazione alla presunta violazione del divieto di schiavitù/servitù o analoghe questioni di ri-prosecuzione (nel testo usato dal ricorrente), ma non valutato in presenza della causa estintiva
art. 83, commi 2 e 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. L. 24 aprile 2020 n. 27
Norma eccezionale che ha sospeso i termini di prescrizione per la crisi pandemica: la Corte ha computato la sospensione di 64 giorni prevista da tale disciplina per definire la data di estinzione della prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di pronunciarsi con sentenza di merito in caso di manifesta infondatezza dell'imputazione; la Corte ha escluso di poter procedere a pronuncia assolutoria di merito perché non risultava evidente l'insussistenza del fatto
Giurisprudenza (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese)
Principio consolidato secondo cui, se sussiste già una causa di estinzione del reato, eventuali nullità processuali non rilevano e il giudice di legittimità può pronunciarsi senza rinvio
Giurisprudenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti)
Ulteriore conferma che in presenza di causa estintiva la Corte di legittimità non può sindacare vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare l'estinzione
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione intervenuta, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la causa estintiva e annullare la sentenza senza rinvio, senza entrare nel merito delle doglianze processuali o sostanziali.
- Le nullità processuali, anche gravi, perdono rilevanza pratica quando è intervenuta una causa estintiva del reato: non ostano alla declaratoria di estinzione e non obbligano il giudice di legittimità a rinviare il giudizio di merito.
- Per ottenere una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., è necessario dimostrare in modo evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la mera sussistenza di dubbi non è sufficiente quando invece opera la prescrizione.
- Le sospensioni normative dei termini (es. quelle previste dal D.L. 18/2020 per la pandemia) incidono sul calcolo della prescrizione e possono determinare l'estinzione del reato anche dopo la sentenza di merito.
- Quando la prescrizione è dichiarata, devono essere adottati provvedimenti conseguenti anche sugli effetti amministrativi accessori (es. revoca della sospensione della patente) e notificati gli atti alle autorità competenti (es. Prefetto).
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