Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1409/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/10/2021 che aveva confermato la condanna di Gasparoni per il reato previsto dall'art. 189 cod. strada (commi 1, 6 e 7), contestato come consumato a Rimini il 30/03/2014. Il ricorso per cassazione articolava plurime censure: nullità per omissione di notifica del decreto di citazione a giudizio in appello; violazione del principio ne bis in idem e della disciplina dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 4 Protocollo CEDU; vizi di applicazione e interpretazione degli artt. 189, 92 e 43 c.p.; carenza dell'elemento soggettivo; travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione; vizio nella quantificazione della pena e nella mancata applicazione di cause di non punibilità e benefici (tenuità, attenuanti generiche, sospensione condizionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione: maturato il termine massimo di anni 7 e mesi 6 dalla data di consumazione e computata la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, commi 2 e 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27), la prescrizione è risultata estinta il 03/12/2021. In presenza della causa estintiva la Corte ha ritenuto superflui ulteriori esami sulle doglianze di merito o sulle nullità processuali e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. Ha altresì revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Rimini.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada

    Norma sostanziale contestata; la Corte non ha esaminato i profili di applicazione sostanziale in virtù dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali la cui inosservanza era denunciata dal ricorrente (relativa alla notifica degli atti), ma non esaminato nel merito a causa dell'estinzione del reato

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come norma processuale contestata relativamente alla citazione a giudizio in appello; non valutato nel merito per effetto della prescrizione

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze sulla procedura di impugnazione; non sindacato dalla Cassazione vista l'estinzione del reato

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla impugnazione della sentenza in Corte di Cassazione richiamata nelle censure procedurali; non oggetto di approfondimento per decisione sulla prescrizione

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione a fatti già decisI in giudizio precedente (ne bis in idem); la Cassazione non ha approfondito il punto dato che la prescrizione estintiva prevale

  • Art. 4 Protocollo CEDU

    Richiamato in relazione alla presunta violazione del divieto di schiavitù/servitù o analoghe questioni di ri-prosecuzione (nel testo usato dal ricorrente), ma non valutato in presenza della causa estintiva

  • art. 83, commi 2 e 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. L. 24 aprile 2020 n. 27

    Norma eccezionale che ha sospeso i termini di prescrizione per la crisi pandemica: la Corte ha computato la sospensione di 64 giorni prevista da tale disciplina per definire la data di estinzione della prescrizione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di pronunciarsi con sentenza di merito in caso di manifesta infondatezza dell'imputazione; la Corte ha escluso di poter procedere a pronuncia assolutoria di merito perché non risultava evidente l'insussistenza del fatto

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese)

    Principio consolidato secondo cui, se sussiste già una causa di estinzione del reato, eventuali nullità processuali non rilevano e il giudice di legittimità può pronunciarsi senza rinvio

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti)

    Ulteriore conferma che in presenza di causa estintiva la Corte di legittimità non può sindacare vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare l'estinzione

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione intervenuta, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la causa estintiva e annullare la sentenza senza rinvio, senza entrare nel merito delle doglianze processuali o sostanziali.
  • Le nullità processuali, anche gravi, perdono rilevanza pratica quando è intervenuta una causa estintiva del reato: non ostano alla declaratoria di estinzione e non obbligano il giudice di legittimità a rinviare il giudizio di merito.
  • Per ottenere una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., è necessario dimostrare in modo evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la mera sussistenza di dubbi non è sufficiente quando invece opera la prescrizione.
  • Le sospensioni normative dei termini (es. quelle previste dal D.L. 18/2020 per la pandemia) incidono sul calcolo della prescrizione e possono determinare l'estinzione del reato anche dopo la sentenza di merito.
  • Quando la prescrizione è dichiarata, devono essere adottati provvedimenti conseguenti anche sugli effetti amministrativi accessori (es. revoca della sospensione della patente) e notificati gli atti alle autorità competenti (es. Prefetto).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.