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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1408/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di Savarino per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, per fatto accertato in Palermo il 6/4/2017. La difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per mancato avviso scritto al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'alcoltest e per l'uso, in sede probatoria, della testimonianza del verbalizzante circa dichiarazioni rese dall'indagato (richiamando gli artt. 186 cod. strada, 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., 195, comma 4, cod. proc. pen., e l'art. 62 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata il 6/4/2022 (termine massimo di cinque anni dalla consumazione) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. In conseguenza ha revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Palermo. La Corte non ha esaminato nel merito le censure procedurali sollevate dalla difesa, ritenendo irrilevanti le nullità una volta accertata la causa estintiva. Non è stata disposta un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché non sussisteva l'evidenza dell'insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Norma che disciplina la guida in stato di alterazione da alcool; costituisce il reato contestato al ricorrente (comma 2, lett. b)). Ha rilevanza per la qualificazione del fatto e per il computo del termine di prescrizione.

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Riferimento utilizzato dalla difesa nell'ambito delle doglianze sulla regolarità del procedimento e delle verbalizzazioni; la Corte però non ha valutato il merito della censura in presenza della causa estintiva.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle garanzie difensive e alle formalità procedurali; la Corte non ha approfondito la questione perché ha deciso per la prescrizione.

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle formalità di verbalizzazione degli atti e alla loro efficacia probatoria; la Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell'estinzione del reato.

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Prevede limiti alla testimonianza del verbalizzante sulle dichiarazioni rese dall'imputato; la difesa sosteneva che il verbalizzante non poteva testimoniare sul contenuto della dichiarazione dell'indagato, ma la Corte non ha deciso sulla questione per sopravvenuta prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assoluzione di merito quando è evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha escluso tale soluzione ritenendo che non fosse evidente l'insussistenza del fatto, limitandosi ad annullare per prescrizione.

Massime di principio

  • Se in cassazione risulta già intervenuta la prescrizione, il giudice della legittimità può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle eventuali nullità procedurali.
  • La dichiarazione di estinzione per prescrizione determina l'immediata applicabilità della causa estintiva e rende ininfluenti, ai fini del prosieguo del processo in Cassazione, vizi formali o sostanziali che altrimenti costituirebbero motivo di rinvio.
  • La revoca delle sanzioni accessorie (ad es. sospensione della patente) può seguire alla declaratoria di estinzione del reato: conviene richiederne espressamente la revoca se il reato è estinto.
  • Per ottenere un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è necessario dimostrare l'evidente insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; errori procedurali non sono di per sé sufficiente motivo per questa conclusione.
  • Anche se alcune nullità procedurali (p. es. mancata informazione sulla facoltà di difensore prima dell'accertamento) possono essere fondate, il loro effetto pratico può essere azzerato dalla prescrizione: prima di promuovere censura, verificare sempre se è intervenuta la causa estintiva.

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