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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21950/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la pena, previa riqualificazione del fatto, per detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana ai fini di spaccio. Ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la sostanza non fosse destinata allo spaccio, e ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi devolvessero questioni di merito, relative alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua. La Corte d'appello aveva infatti valorizzato, ai fini della destinazione allo spaccio, il dato ponderale della droga (circa 450 grammi) e le modalità di confezionamento (otto involucri di cellophane, in parte occultati in scatole da scarpe). Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione che escludeva la particolare tenuità del fatto, considerato il peso complessivo della marijuana, la divisione in involucri di peso simile e l'occultamento in luoghi diversi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È la fattispecie riqualificata dal giudice di merito e confermata in relazione alla detenzione di marijuana ritenuta destinata allo spaccio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base delle modalità concrete della condotta e del quantitativo/del confezionamento della sostanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a rivalutare la prova o a sovvertire la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da elementi fattuali quali il quantitativo detenuto, le modalità di confezionamento e l'occultamento in più luoghi, purché tali dati siano valutati unitariamente dal giudice di merito.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo adeguato sull'assenza dei presupposti applicativi, valorizzando la consistenza della sostanza e le concrete modalità della detenzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi eccezionali, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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