Cassazione Penale, Ordinanza n. 21933/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per omessa comunicazione di variazioni rilevanti ai fini del reddito di cittadinanza. Il fatto contestato consisteva nell'omissione, da parte della beneficiaria, dell'avvenuto arresto del marito convivente, evento idoneo a incidere sulla composizione del nucleo familiare e quindi sulla determinazione o riduzione del beneficio. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse apoditticamente recepito la decisione di primo grado senza adeguata autonoma valutazione. Con il secondo motivo contestava la sussistenza dell'elemento psicologico, lamentando l'assenza di un percorso logico-giuridico idoneo a dimostrare il dolo richiesto. Con il terzo motivo deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché miravano a sollecitare una diversa valutazione di merito delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, e perché la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta congrua e non illogica, avendo correttamente desunto la sussistenza del dolo dall'omessa comunicazione della modifica dello stato familiare. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché la questione della particolare tenuità del fatto non era stata devoluta con l'atto di appello ed era quindi proposta come motivo nuovo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.m. n. 4 del 2019
Integra il reato l'omessa comunicazione delle variazioni informative sullo stato personale rilevanti ai fini della revoca o riduzione del reddito di cittadinanza.
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
L'omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare, incidendo sulla composizione del nucleo familiare e sulla scala di equivalenza, rileva penalmente.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta come motivo nuovo in cassazione quando non sia stata devoluta con l'atto di appello originario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito delle emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- In tema di reddito di cittadinanza, l'omessa comunicazione di un fatto sopravvenuto che incida sulla composizione del nucleo familiare e sui parametri di calcolo del beneficio integra la condotta tipica richiesta dalla norma incriminatrice, se accompagnata dalla consapevolezza dell'omissione.
- L'elemento soggettivo del reato può essere desunto dalla consapevole omissione dell'obbligo informativo su circostanze oggettivamente rilevanti per la prestazione assistenziale.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non devolute con l'atto di appello, incluse quelle relative alla particolare tenuità del fatto.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto è preclusa se non è stata specificamente proposta nel giudizio di appello, trattandosi di punto autonomo rispetto alle censure originarie sulla sussistenza del fatto e sulla pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21929/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21930/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21931/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21932/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21934/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21935/2025 del 11/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →