Cassazione Penale, Ordinanza n. 21934/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità per il reato contestato era già stata confermata in appello e non è stata rimessa in discussione nel merito dalla Corte di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la cessione di circa 3 grammi di marijuana in concorso con altro soggetto. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 468 e 507 c.p.p., sostenendo che la responsabilità fosse stata fondata su prove testimoniali illegittimamente acquisite in dibattimento per assenza o tardività della lista testi dell'accusa; 2) vizio di motivazione sull'utilizzo della prova orale; 3) violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, per mancanza di prova del contributo causale del ricorrente alla realizzazione del reato. La Corte ha rilevato che la questione sulla lista testi era già stata esaminata dai giudici di merito e non trovava riscontro negli atti; ha inoltre osservato che, anche a voler ipotizzare irregolarità nel deposito, il giudice avrebbe potuto comunque disporre l'assunzione d'ufficio delle prove ex art. 507 c.p.p. Le altre censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare valutazioni di merito sulla prova e sulla ricostruzione del fatto, insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e non illogica. La sentenza d'appello è stata ritenuta adeguatamente motivata nell'individuare il ricorrente come il soggetto contattato telefonicamente dall'acquirente poco prima della cessione e presente immediatamente prima dello scambio con il coimputato che materialmente consegnava la sostanza.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per cessione di sostanza stupefacente di lieve entità, confermata nei giudizi di merito.
Richiamato dalla difesa per dedurre una nullità/irregolarità nella formazione della prova testimoniale per asserita tardività o assenza della lista testi dell'accusa.
La Corte afferma che, anche a voler ipotizzare irregolarità nel deposito della lista testi, il giudice avrebbe potuto assumere d'ufficio le prove ritenute necessarie.
Massime di principio
- Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione quando mirano a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio, salvo che si denunci un vizio motivazionale effettivo, logico e decisivo.
- La mancata o tardiva deduzione di irregolarità nella lista testi non può fondare automaticamente l'annullamento se la questione è stata esaminata dai giudici di merito e non trova riscontro negli atti processuali.
- L'eventuale irregolarità nell'ammissione della prova testimoniale non determina di per sé l'annullamento quando il giudice avrebbe potuto comunque disporre l'assunzione d'ufficio delle prove ex art. 507 c.p.p.
- In sede di legittimità è insindacabile la motivazione di merito che ricostruisca in modo coerente, completo e non manifestamente illogico i fatti, inclusa l'individuazione del concorrente nel reato sulla base di elementi convergenti come contatti telefonici, presenza sul luogo e ruolo materiale dei diversi soggetti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21929/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21930/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21931/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21932/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21933/2025 del 11/06/2025
- ordinanza_penale · 11 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21935/2025 del 11/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →